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Visualizzazione dei post da febbraio, 2022

‘A LIVELLA

  Tutte le convenzioni del SSN , sono a compartimenti stagni. Al medico di medicina generale è vietato poter svolgere la specialistica ambulatoriale e, allo specialista ambulatoriale, è vietato poter svolgere attività di medicina generale. Sarebbe curioso conoscere per quale motivo, tale principio non è stato applicato ai rapporti dei medici convenzionati con INPS, o meglio, il “compartimento stagno” riguarda solo ed esclusivamente i medici fiscali. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione per la medicina fiscale, infatti, non prevede che i medici fiscali possano svolgere attività attribuite agli 820 medici esterni. Non solo, ma le attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali per le quali il dlgs 75/2017 e l’atto di indirizzo prevedono la priorità per i medici fiscali delle liste ad esaurimento, verranno assegnate a quest’ultimi   solo a discrezione del Responsabile. Allo stesso tempo, l’ipotesi di accordo per il convenzionamento degli 820 me...

COMPENSI FAI DA TE? NO EQUO COMPENSO? AHI, AHI, AHI, AHI

  È in corso di discussione, c/o la Commissione Giustizia del Senato, il DDL recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” già approvato dalla Camera. La Commissione, ha audito anche la FNOMCEO che ha presentato un importante documento. Il testo del DDL in discussione riguarda le attività rese dai liberi professionisti quali sono, anche, come stabilisce l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, i medici fiscali. Recita il documento FNOMCEO: Ciò detto, si rileva che la legge n. 248 del 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 223 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, che erano garanzia civile e costituzionale della congruità dei compensi rispetto al lavoro. Infatti, in precedenza, in forza della Legge 21/02/1963 n. 244 e del DPR 17/02/1992, era previsto in via normativa un tariffario minimo per le prestazioni di cui trattasi, cui i m...

VUOI TORNARE A CASA? PAGA

  La vigente disciplina prevede, all’art.3, comma 1, decreto ministeriale 8 maggio 2008, oltre la quota fissa di 6, 10 e 15 euro in base alla distanza, anche ” il rimborso del costo medio del prezzo di 1/5 di litro di benzina o diesel per i chilometri percorsi dall’abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno”. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, invece, oltre ad aver eliminato la quota fissa di 6, 10 e 15 euro ha dimezzato anche il rimborso del costo del prezzo di 1/5 di litro di benzina o diesel. Pacco completo. Recita l’ipotesi di accordo definitiva, all’art. 21, comma 5: 5. Per i percorsi effettuati per l’esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al dom...

TE LA DO IO LA TERZIETA’

  La disciplina vigente, prevedendo la natura libero professionale dell’incarico conferito, all’art.1, DM 18 aprile 1996, così recita: “L'Istituto nazionale della previdenza sociale esplica   un'azione di    indirizzo    mediante    l'emanazione   di   apposite   direttive   di coordinamento nei confronti dei medici iscritti nelle liste   speciali di   cui   all'art.   1   del   decreto ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate la natura di attivita' libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con   l'Istituto e   la   piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico”.   Nella sostanza veniva creata una figura terza tra datore di lavoro, lavoratori e istituto di previdenza svolgendo quest’ultimo solo un’azione di indirizzo.   Il medico fiscale godeva di una piena autonomia professionale e i...