INCOMPATIBILITA’ TRA L’INCARICO DI MEDICO DI LISTA E MEDICO ESTERNO – MEDICI PENSIONATI
Le incompatibilità riguardanti l’incarico di medico inserito nelle liste speciali addetto alle visite mediche di controllo domiciliari, sono quelle previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale 12 ottobre 2000. Tranne quelle riguardanti la garanzia della disponibilità e/o l’accertamento di eventuale svolgimento di perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell'INPS o di altri enti previdenziali, che sono determinate direttamente dall’Istituto, tutte le altre sono stabilite da fonti terze, cioè dai contratti di lavoro, leggi o decreti che regolamentano altri rapporti intrattenuti dal sanitario. Per quanto riguarda la recente incompatibilità per i medici esterni che sono anche medici di lista, questa non è stata introdotta, come si va raccontando, dall’Istituto nel rapporto del medico di lista, cioè violando la disciplina vigente manco INPS fosse in grado di “emanare norme”, ma è pre