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LA VENDITA DELLA FONTANA DI TREVI

Sul web e, sui social in particolare, è noto, circolano molte fake news riguardanti l’emergenza epidemiologica in atto. Non potevano certo mancare anche quelle sulla convenzione in discussione che, se fosse stata già approvata, secondo alcuni, avrebbe miracolosamente salvato i medici fiscali dalle conseguenze negative che il virus sta causando sul reddito di 1000 professionisti, paragonando questo periodo con l’aprile 2013. La convenzione in discussione, almeno quella che si conosce, a proposito dei compensi, recita: Art. 21 - Compensi  “1. Il compenso ai medici fiscali consiste di un’indennità fissa di reperibilità mensile, e compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuati. 2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali e due fasce di reperibilità festive, è fissato in 2.494,08 euro. 3. Per una disponibilità , in ciascun mese dell’anno solare, su entrambe le fasce giornaliere per tutti i giorni lavorativi e due fasce di

EPPUR SI MUOVE

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che, all’articolo 44, recita: Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definit

BAMBOLE, NON C’E’ E NON CI SARA’ UNA LIRA.

Abbiamo già ricordato, come risulta dal sito istituzionale di ENPAM, che il Consiglio di amministrazione dell’Ente, il 13 marzo,  ha deliberato, per quanto riguarda i liberi professionisti, quindi anche i medici fiscali, un sussidio al reddito che rientra nelle tutele per calamità naturale, ma riconosciuto solo ed esclusivamente in caso di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Nulla è previsto, invece, nel caso di sospensione del servizio, sempre dovuta all’emergenza COVID-19, così come sta avvenendo per i medici fiscali che hanno visto azzerato il proprio reddito , nonostante i l regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – Quota B del Fondo Generale – all’articolo 5,  recante “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, preveda che: “In favore dell’iscritto che esercita  esclusivamente attività libero professionale , il quale  sia stato costretto ad interrompere l’attività stessa a causa dell’evento calamitoso con cons

CCA NISCIUNO E’ FESSO N°2

Il regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – Quota B del Fondo Generale – all’articolo 5, recante “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, recita: “In favore dell’iscritto che esercita esclusivamente attività libero professionale , il quale sia stato costretto ad interrompere l’attività stessa a causa dell’evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito , può essere concesso un sussidio di importo pari a quello previsto dall’art. 2 comma 5 del presente Regolamento. Le prestazioni sono erogate per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione dell’attività , e cessano alla ripresa dell’attività stessa, se l’interruzione è inferiore al periodo suddetto”. La determinazione dell’importo è effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, richiamato dalla norma precedente, che recita: “L’importo della prestazione viene stabilito in € 2.100,00 mensili indicizzati , corrispondenti ad € 7

FIGLI DI UN DIO MINORE

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Come pubblicato sul sito istituzionale dell’ENPAM, il consiglio di amministrazione dell’Ente di previdenza ha deliberato le prime misure straordinarie a favore dei medici e degli odontoiatri coinvolti dall’emergenza Covid-19, di seguito riportate: QUARANTENA Per i medici e i dentisti che svolgono esclusivamente  libera professione  Ã¨ stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale , potrà essere richiesto con un  modulo  pubblicato oggi sul sito dell’Enpam,  specifico per l’epidemia coronavirus. Il consiglio di amministrazione ha introdotto una tutela simile anche per i  medici e gli odontoiatri convenzionati  costretti alla quarantena con provvedimento d’autorità. L’ente verserà un’indennità giornaliera per coprire i costi del sostituto o per compensare i manc