UNO, NESSUNO E CENTOMILA
La consistenza numerica dei medici fiscali è attualmente stabilita dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 5 e, articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, prevedendo 1 medico ogni 21 visite settimanali. Nel caso di aumento di carico di lavoro o di sostituzione di medici cessati dall’incarico, si procede al reintegro della consistenza ai sensi dell’articolo 11. La consistenza così costituita, è stata poi cristallizzata dalla legge 125/2013 (blocca liste) incaricando, di volta in volta, temporaneamente, eventuali ulteriori sanitari non inseriti, però, nelle liste speciali, tantomeno in quelle ad esaurimento. Tale normativa è fondamentale per la tutela dell’incarico, tanto è vero che non è stato possibile, dopo il 2013, poter intervenire sulle liste, quindi sulla consistenza numerica quella che, per i pubblici dipendenti, si chiama Dotazione Organica. Come noto, infatti, ogni Pubblica Amministrazione ha un proprio organico ben definito composto...