Post

Visualizzazione dei post da gennaio, 2020

UNO, NESSUNO E CENTOMILA

La consistenza numerica dei medici fiscali è attualmente stabilita dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 5 e, articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, prevedendo 1 medico ogni 21 visite settimanali. Nel caso di aumento di carico di lavoro o di sostituzione di medici cessati dall’incarico, si procede al reintegro della consistenza ai sensi dell’articolo 11. La consistenza così costituita, è stata poi cristallizzata dalla legge 125/2013 (blocca liste) incaricando, di volta in volta, temporaneamente, eventuali ulteriori sanitari non inseriti, però, nelle liste speciali, tantomeno in quelle ad esaurimento. Tale normativa è fondamentale per la tutela dell’incarico, tanto è vero che non è stato possibile, dopo il 2013, poter intervenire sulle liste, quindi sulla consistenza numerica quella che, per i pubblici dipendenti, si chiama Dotazione Organica. Come noto, infatti, ogni Pubblica Amministrazione ha un proprio organico ben definito composto

L’ULTIMO TRENO

Nella seduta congiunta Commissione Affari Costituzionali e Bilancio della Camera del 23 gennaio, riguardante la discussione sul DDL C2325, di conversione in legge del decreto legge 162/2019 recante “ Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” , il seguente emendamento, riguardante i medici fiscali, è stato dichiarato “Ammissibile” e, pertanto, verrà sottoposto a votazione: all’articolo 25, d opo il comma 1, aggiungere il seguente:    1- bis.  All'articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10- bis , decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di

DURA LEX SED LEX

In diversi si sono affrettati a rassicurare “Er popolo……” che l’emendamento 55.0.99, diventato ormai norma di legge con i commi 458,459 e 460 della legge Bilancio 2020, fosse totalmente estraneo alla medicina fiscale , sia per quanto riguarda le risorse che le attività. Anzi, si è subito spiegato che i 7,2 milioni aggiunti alle risorse del Polo Unico, altro non fossero che un ulteriore beneficio a favore dei medici fiscali!!! Non appartenendo alla categoria degli sciamani né a quella dei cartomanti, dobbiamo limitarci a leggere “il futuro” nelle norme vigenti. Recita il comma 460 della legge di Bilancio: Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459 , si provvede mediante assegnazione   all'INPS   di   7,2 milioni di euro per ciascun   anno   del   triennio   2021-2023,   di   7,3 milioni di euro per ciascun   anno   del   triennio   2024-2026,   di   7,6 milioni di euro per ciascun anno del   triennio   2027-2029   e   di   7,8 milioni di euro ann

CAPTATIO BENEVOLENTIAE

La norma di legge  sulle incompatibilità che riguarda direttamente i medici fiscali, è contenuta nell’articolo 55septies, comma 2bis, Dlgs 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall’articolo 18, Dlgs 25 maggio 2017, n.75, che recita: “L’atto  di indirizzo  stabilisce,  altresi',  la   durata   delle   convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa  durata,  la disciplina delle incompatibilita' in relazione  alle  funzioni  di certificazione delle malattie”. L’atto di indirizzo, emanato con il DM 2 agosto 2017, cioè il  regolamento di esecuzione del Dlgs 75/2017 , al punto 2.2, lettera g), prevede: g) la convenzione disciplina i criteri e i casi di incompatibilità,  anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie; quindi, sia la norma di rango primario, il decreto legislativo, che quella di dettaglio, il decreto ministeriale contenente l’atto di indirizzo, fanno riferimento alla certificazione di malattia. La proposta di convenzione in di

SRAGIONANDO

L’articolo 1, commi 458,459 e 460, della legge di Bilancio, già emendamento 55.0.99,prevedono, come noto, il convenzionamento di 820 medici. In particolare, il comma 460, recita: “Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459 , si provvede mediante assegnazione all’INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024- 2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall’anno 2030”. Sappiamo, come risulta dal Bilancio dello Stato che, dal 2021, gli importi di cui sopra sono stati aggiunti alla voce “Accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in malattia”, pari a 50 milioni di euro stanziati con la legge Madia (dlgs 75/2017). A differenza della convenzione in discussione dei medici fiscali, con le “tutele fai da te”, cioè pagate con le risorse destinate ai compensi e fatte passare per la più grande conquista dei medici fisc

IL KILLER SUONA SEMPRE DUE VOLTE

Non avendo le capacità tecniche né le competenze professionali di tanti autorevoli Esponenti, possiamo limitarci solo a leggere quanto riportato nei documenti ufficiali. L’articolo 55septies, comma 2bis, del decreto legislativo 165/2001, al quarto periodo, recita: “ Le convenzioni garantiscono il   prioritario   ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4,   comma   10-bis, del   decreto-legge   31   agosto   2013,    n.    101,   convertito,    con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,   n.   125,   per   tutte   le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia   dei   pubblici   dipendenti,   ivi    comprese    le    attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni”. Quindi, le “attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni” si riferisce esclusivamente alle funzioni di accertamento medico legali. E, fino a qui, non ci piove, in quanto è lapalissiano che i medici delle liste ad esaurimento non svolgono an