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da Cavoli:RIEPILOGANDO

L’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n.124, che sancisce il trasferimento delle risorse e competenze a INPS inerenti gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non entra nel merito della tipologia del rapporto intrattenuto dai medici addetti ai controlli, facendo presupporre, almeno dal tenore letterale della norma, che questo aspetto resti demandato alla legge 638/83. Questo  sembrerebbe confermato anche dal periodo aggiunto con l’articolo 25 del decreto legislativo 151/2015, cd legge Carlotta, all’articolo 5, comma 13, della stessa legge 638, la norma con la quale vengono emanati i decreti ministeriali che regolamentano la vigente disciplina, facendo pensare che l’attuale impianto normativo regolamentare, resti invariato. Se così fosse, c’è il concreto rischio di una manipolazione dell’attuale disciplina, a solo vantaggio del Committente il quale, ovviamente, per tutta una serie di motivazioni, preferisce un ra

DA MAURO CAVOLI: ODG accolto questa notte

Nella seduta n.540 del 19 dicembre alla Camera, inerente la discussione sulla legge di stabilità per il 2016, è stato presentato, e accolto dal Governo, il seguente Ordine del Giorno che interessa i medici inseriti nelle liste speciali. La Camera,     premesso che:      in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 – C3444);      l'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996, e l'articolo 5, comma 1, lettera  a) , ultimo alinea del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, stabiliscono, rispettivamente, in 21 e 12 le visite settimanali che i medici inseriti nelle liste speciali effettuano a seconda se garantiscono la disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità o soltanto in una;      l'INPS, dal maggio 2013, ha ridotto notevolmente le visite fiscali richieste d'Ufficio ritenendo che tali oneri, transitati in bilancio da spese obbligatorie a quelle no

da Mauro:INTERESSANTE SENTENZA CHE DOVREBBERO LEGGERE COLORO CHE SI OPPONGONO AL RAPPORTO PARASUBORDINATO COME IL SUMAI

Dal sito FNOMCEO Stabilizzazione del personale dirigenziale del SSN e dei medici fiscali ASL    di Stato   – Sulla stabilizzazione del personale dirigenziale del SSN e dei medici fiscali ASL – Il Consiglio di Stato ha sancito che il beneficio delle procedure di stabilizzazione è esteso  anche ai medici “precari” in rapporto di lavoro “parasubordinato ” ossia “coordinato e continuativo”. Il Collegio ritiene che in questa categoria possano rientrare anche i medici il cui contratto preveda lo svolgimento per conto dell’A.S.L. dell’attività di “medico fiscale”. Sentenza n. 4893/15 FATTO : L’oggetto del contenzioso trae origine dalla legge regionale pugliese, n. 40/2007, articolo 3, comma 40, il quale disponeva originariamente quanto segue: “Nel corso del triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determi

PRECISAZIONE di Mauro Cavoli

E’ stata inoltrata, in data 18 agosto, a tutte le OOSS e Associazioni, in risposta ad una precisa domanda sulla terzietà della figura del medico fiscale, la comunicazione di seguito riportata. Da questa comunicazione, è stato estrapolato e inserito in una lettera  solo un breve passaggio, che non rispecchia completamente  quanto indicato nella missiva e che potrebbe dare luogo a dubbie interpretazioni. questa la comunicazione inviata La proposta unitaria presentata da tutte le OOSS conferma, nel rispetto dell’articolo 5, legge 20 maggio 1970, n.300, la terzieta’ della figura professionale del medico iscritto nelle liste speciali. Infatti, come si evince facilmente dalla lettura della proposta in argomento, viene confermata tutta la normativa vigente che delinea detta figura, in quanto il riconoscimento a tempo indeterminato dell’ACN che regolamenta i rapporti dei medici specialisti ambulatoriali interni, avviene tramite l’emanazione del decreto interministeriale successivo al dlvo e no

ulteriore delucidazione di Mauro Cavoli

Per quanto riguarda i vari aspetti e contenuti dell’ACN della specialistica ambulatoriale, ivi compresa l’applicabilità, o meno, del citato articolo 32 riconosciuto ai sanitari che intrattengono esclusivamente il rapporto con le Aziende Sanitarie Locali , è consigliabile  rieffettuare una attenta lettura dell’Accordo e della proposta intersindacale. I vari articoli che potranno essere modificati ed adattati alla specificità del servizio da svolgere, saranno oggetto di trattativa tra le Parti, così come specificato nella proposta intersindacale e non è possibile, al momento, come già ricordato, stabilire quali contenuti variabili, ivi compreso il ricordato articolo 32 che non riguarda le vmcd come si evince facilmente  dalla lettura della norma, saranno eventualmente oggetto dell’intesa, ricordando, ad ogni buon conto, che l’ACN, anche quello applicato in ambito del SSN, è un “pacchetto completo” le cui parti vanno applicate alle varie attività che i medici e i professionisti sv

ARTICOLO 32 ACN SPECIALISTICA AMBULATORIALE 23 MARZO 2005

L’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, unico contratto esportabile al di fuori del SSN,  è una tipologia contrattuale vicina alla dipendenza e nell’accordo del 30 luglio tra la SISAC e le OOSS del settore, è stata confermata la raccomandazione che lo stesso venga applicato, tra l’altro, anche dall’INPS. Nell’Accordo vi sono alcuni elementi che non sono modificabili (compenso base, tutele, durata, punteggi, ecc), altri, al contrario, vengono  adattati alle esigenze del servizio da prestare. E' quello che succede in tutti i CCNL, non c'è nulla di nuovo: basta leggere qualsiasi contratto di lavoro e si scopre che è composto da 2 parti: una immodificabile e l'altra che varia tra le diverse aziende dello stesso settore adattata alle caratteristiche del lavoro da svolgere. Tra gli elementi  modificabili dell'ACN in argomento, rientra il citato articolo 32 che, come si comprende facilmente dalla sua lettura, riguarda esclusivamente  i rapporti intrattenuti co

BREVE ANALISI SUI RAPPORTI DEI MEDICI INSERITI NELLE LISTE SPECIALI

L’auspicio   del superamento del decreto ministeriale 8 maggio 2008, al fine di giungere ad una diversa tipologia contrattuale, è un passaggio che deve essere prima attentamente  meditato e valutato e non propagandato come la soluzione a tutti i problemi dei medici di lista. Come è noto, il sopracitato decreto del 2008, ha reiterato la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva confermato la disciplina emanata con i precedenti decreti. Questo “stratagemma” ha evitato la rimodulazione della disciplina e la conseguente decadenza automatica di tutti gli incarichi, a norma dell’articolo 5, comma 5, decreto ministeriale 18 aprile 1996, come chiedeva il Committente. In pratica, questo ha consentito di protrarre il rapporto dei medici di lista, senza soluzione di continuità, unico caso in Italia, dal 1996, ad oggi. Successivamente, sono state emanate due importanti leggi che pongono le basi per intraprendere un  percorso di stabilizzazione sule qua