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ARMATEVI E PARTIAMO

Sono stati pubblicati la Determina presidenziale e il relativo bando per la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. Alcuni passaggi della Determina, recitano: VISTA la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha diramato indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni ed in base alla quale queste ultime, tra le altre cose, “rendono disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione”; ATTESA la perm

COSI’ FAN TUTTE

Sembra che giri voce di una proposta da presentare a INPS riguardante il pagamento di un compenso pari a 90 visite mensili per tutto il periodo di sospensione del servizio. Analoga proposta, ca 2 mesi fa, che comunque dovrebbe seguire un iter normativo, era stata già veicolata tra alcuni addetti ai lavori ricevendo solo ilarità e superficialità, perché si sosteneva che la sospensione del servizio sarebbe stata di breve durata. In poche parole: “Ma che te stai a inventà”. Pur non avendo le competenze di tanti illustri virologi, non ci voleva molto a capire che una pandemia non potesse certo durare 15 giorni, come da qualche parte si voleva far credere. La proposta, tra l’altro, oltre che sostenere economicamente i medici che ne avessero fatto richiesta, aveva lo scopo di contrastare qualsiasi intervento di distrazione delle risorse destinate agli accertamenti medico legali. Per comodità di memoria e, visto mai che qualcuno folgorato sulla via di Damasco avesse cambiato idea e si volesse

CARTA VINCE, CARTA PERDE

Abbiamo più volte ricordato, in tempi certamente non sospetti, che l’indennità di reperibilità prevista dalla proposta di convenzione in discussione, che è bene ricordare altro non è che un semplice accordo libero professionale, viene riconosciuta se il medico è tenuto a garantire la reperibilità , ma, come sta accadendo dal 10 marzo, quando INPS ha dovuto sospendere le visite fiscali sulla base di provvedimenti normativi , il medico fiscale libero professionista non sarebbe stato comunque obbligato a garantire alcuna reperibilità. Tra l’altro, per effetto dei provvedimenti normativi sulla emergenza epidemiologica emanati, sia dal Parlamento (leggi) che dal Governo (DPCM), non si sarebbe neanche dovuto procedere a nessun intervento sulla convenzione se questa fosse stata già sottoscritta, in quanto l’articolo 2, comma 5, recita: “ Non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti normativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della

VENGHINO SIGNORI, VENGHINO

È incredibile come, ai medici fiscali rimasti totalmente senza reddito, si continui a far credere che, se fosse stata sottoscritta la convenzione in discussione, oggi non avrebbero avuto nessun tipo di problema. La convenzione in discussione, almeno il testo che si conosce, altro non è, come recita il decreto legislativo 75/2017 e il regolamento attuativo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, che un’apposita convenzione con rapporto libero professionale. Niente di più e niente di meno, rispetto all’attuale rapporto. Le cd “tutele” ivi previste: l’indennizzo (da non confondere con indennità) di malattia o infortunio dal 31° giorno, gravidanza e maternità, interruzione della gravidanza, gravidanza a rischio, ecc, è già previsto con la disciplina vigente e corrisposto da ENPAM. Per i primi 30 giorni di malattia, deve essere sottoscritta una polizza assicurativa, anche questa ottenibile per i liberi professionisti, come suggerito da ENPAM, a disciplina vigente il cui costo, in

POCHI, MALEDETTI E SUBITO

Nella Gazzetta Ufficiale n.104 del 21 aprile, è stata pubblicata la nota con la quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha approvato la delibera 34/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM in data 13 marzo, recante: “Emergenza  COVID-19  - provvedimenti   a   favore   degli   iscritti    della    Fondazione”. Tra le misure adottate con la delibera  del 13 marzo, come già ricordato, è previsto per i medici fiscali un sussidio di 1000 euro (al momento lordi essendo stato respinto un emendamento che ne prevedeva la detassazione) per la durata massima di 3 mesi, fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera e un sussidio sostitutivo del reddito per calamità naturali, pari a euro 2400 mensili, o frazione, pari a euro 82,78/die, riservato ai soli medici fiscali sottoposti a quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Sono invece esclusi, dal sussidio sostitutivo del reddito per calamità naturali sopra indicat

LEAVE AND LET DIE

Tra le attività classificate in base al loro rischio ai fini di una ripresa, ovviamente quella sanitaria è considerata ad alto rischio , sia per gli operatori che per l’utenza. Non fanno eccezione le visite mediche di controllo domiciliare le quali, tra l’altro,svolgendosi in un ambiente non protetto, possono costituire anche una forma di possibile propagazione del virus. Quest’ultimo aspetto, inoltre, potrebbe venire superato effettuando, laddove è possibile, solo visite ambulatoriali. Non dimentichiamo, inoltre, che diverse attività, quando (e se) riprenderanno, verranno svolte in smart working per un periodo non precisato e si potrebbe assistere ad una diminuzione, anche sensibile, delle assenze per malattia. In questo quadro potrebbe essere opportuno , nelle more di una ripresa completa di tutte le attività, proporre, per i medici fiscali, lo svolgimento di tutte quelle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali. Attualmente, le attività ambulatoriali di cui so

E IO PAGO!!!!

Come abbiamo ricordato, quella dei medici fiscali, tra i liberi professionisti, è l’unica categoria che si è visto azzerare totalmente in reddito a seguito delle misure introdotte dal 10 marzo per contrastare l’epidemia in atto. Nessun’altra categoria ha subito analogo danno: i medici esterni continuano, seppure in forma ridotta, ad esercitare l’attività integrando il reddito anche con il sussidio ENPAM e/o statale se in possesso dei requisiti in  analogia con gli studi professionali che non hanno dovuto sospendere completamente l’attività. Avendo azzerato il reddit o, i medici fiscali avrebbero dovuto beneficiare del sussidio sostitutivo del reddito previsto in caso di calamità naturali, pari a 2400,00 euro mensili per 12 mesi , così come recita il regolamento, ma, al momento, questo viene riconosciuto soltanto ai medici che si trovano in quarantena disposta dall’autorità sanitaria. Per adesso, i medici fiscali, se in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la richiesta de