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PIOVE SUL BAGNATO

  Dopo la botta sui compensi, inferiori a quelli risalenti, arriva anche la stangata sulla indennità di malattia. Come noto, in base all’Accordo sottoscritto, pur restando la natura del rapporto libero professionale, i medici fiscali saranno obbligatoriamente iscritti alla Gestione dei Medici di Medicina Generale del   Fondo della Medicina convenzionata e accreditata e non più al Fondo B della Libera Professione. La copertura per la malattia e l’infortunio decorre, per entrambi i Fondi, dal 31° giorno, ma diversa è la modalità di calcolo della indennità spettante. Facciamo un caso pratico. Reddito mensile, € 5.000,00 e reddito annuale, quindi, € 60.000,00 Giorni di malattia 10 oltre il 31° Calcolo indennità malattia con il Fondo della Medicina Generale: L'indennità giornaliera rimborsata dall'ENPAM  è pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività .   Quindi avremo € 5.000,00x6

I VIGILI

  Se non ci fosse da piangere, e tanto, sarebbe da rotolarsi per terra dalle risate. Sembra, viste le reazioni, anche scomposte che capita di sentire, che circolino diverse versioni dell’ACN sottoscritto tra le Parti, che stanno mettendo in seria difficoltà i medici fiscali tenuti alla sottoscrizione di un Format e la consegna di alcune documentazioni. E’ bene ricordare che il Format è stato inviato a tutte le OOSS il giorno 16 novembre, e discusso il giorno successivo con la Dirigenza; quindi, nulla di nuovo. Invece, ma sicuramente non sarà vero, capita di sentire lamenti, personaggi che sono nel “pallone” e grida alla luna per promesse non mantenute!!!! Il Format, al di là della tempistica probabilmente errata per quanto riguarda le incompatibilità, rispecchia fedelmente l’ACN sottoscritto . In particolare: con l’entrata in vigore dell’ACN, i medici fiscali della lista ad esaurimento decadono automaticamente dall’incarico che si protraeva, senza soluzione di continuità, dal

E’ CADUTO ‘O BANCO E NAPULE

  Pur di negare l’evidenza, i soliti saltimbanchi si arrampicano sugli specchi in cerca di proseliti da fare fessi. Si è ripetutamente cercato (invano) di far comprendere che, ad oggi, in base alle normative vigenti e alle risoluzioni emanate dalla Agenzia delle entrate, non sembrerebbe possibile applicare ai compensi percepiti in base all’ACN sottoscritto, il regime forfetario. Si era anche suggerito, illotempore, prima di elaborare i compensi, di presentare un interpello alla stessa Agenzia. Al di là di questi particolari, appare ovvio che anche senza poter optare per la flat tax, che farebbe aumentare in maniera abissale la differenza tra quanto percepito, al netto, con l’ACN sottoscritto e la disciplina vigente, vi è comunque una differenza evidente non dovuta, come tentano di far credere i saltimbanchi, ad interpretazioni, ma a dati oggettivi e certificati. Vediamo: Il compenso orario stabilito dall’ACN per la disponibilità, è pari a € 12,70 lordo/ora (49x4=196, € 2.489,7

PACCO DI NATALE

  Come tutti i bambini, anche i medici fiscali troveranno, sotto l’albero, il loro pacco di Natale. Babbo Natale ci ha anticipato il contenuto: con l’entrata in vigore dell’ACN sottoscritto , tutti i medici fiscali incaricati, ivi compresi quelli inseriti nelle liste ad esaurimento, decadono automaticamente dagli incarichi; i nuovi incarichi verranno conferiti , anche per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, in base ai fabbisogni stabiliti unilateralmente dall’INPS non essendo prevista, a differenza della disciplina vigente, la consistenza minima di sanitari determinata in base a criteri oggettivi; il calcolo dei fabbisogni , reperibile in rete, è stato effettuato su un totale di 88 milioni di euro includendo, oltre i 50 milioni previsti dal dlgs 75/2017, anche le   risorse che vengono annualmente stanziate per le visite d’ufficio sui lavoratori privati e i rimborsi effettuati dai datori privati per le visite da questi richieste. Tra l’altro, il numero di certificati ut

NON TUTTI SONO UGUALI DI FRONTE ALLE NORME

  Si è più volte ricordato, che l’ACN sottoscritto ha operato un forma di discriminazione per quanto riguarda le incompatibilità. Sia l’art.55 septies, comma 2bis, dlgs 165, del 30 marzo 2001 che l’atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, fanno riferimento, per quanto riguarda le incompatibilità, alle funzioni di certificazione delle malattie. Invece, le incompatibilità previste dall’ACN riguardano esclusivamente i rapporti, indipendentemente dall’attività effettivamente svolta, intrattenuti con le Aziende Sanitarie Locali. Quindi, un medico convenzionato con le AASSLL, che ha l’operatività soltanto su una porzione di territorio provinciale oppure che non rilascia affatto certificazioni di malattia è, per l’ACN sottoscritto, incompatibile con l’esercizio dell’attività di medico di controllo. Al contrario, medici liberi professionisti che operano sull’intero territorio provinciale senza confini, pur rilasciando certificazioni di malattia, possono eser

COSI’ E’ SE VI PARE

  È veritiera l’affermazione che “Non di solo pane vive l’uomo”, nello specifico il medico fiscale, perché a molti: pensionati precoci libero professionisti con 800 euro di pensione, incompatibili   che non sono incompatibili, monomandatari autentici   senza patrimoni familiari alle spalle e quanti che non ce la faranno a reggere ritmi di lavoro vietnamiti, forse mancherà veramente anche un po’ di “Pane”. Premesso ciò, si fa veramente fatica a capire come persone, in possesso di titoli di studio importanti e, qualcuno, anche oltre, si possano far prendere per i fondelli da imbonitori senza scrupoli e saltimbanchi da fiera paesana. Quando si fanno dei calcoli matematici e si vuole confutare una tesi, prima regola è quella di utilizzare esclusivamente dati scientifici e non procedere, come diceva Gigi Proietti, “Ad minchiam”. Appare ridicolo e infantile, inoltre, che pur di far apparire la nuova Convenzione come una “grande conquista per i lavoratori”, si arrivi persino ad occultar

VERBA VOLANT, FORMAT MANENT

Nella bozza del Format da sottoscrivere che verrà recapitato, oltre quanto abbiamo già evidenziato sulla conferma della disponibilità, non nella lista ad esaurimento, ma in una “Lista generica”,   a presentare il cv e comunicare i dati sul diploma di laurea e l’iscrizione all’Albo, trattandosi di incarico ex novo, proviamo, adesso, a comprendere detta conferma per quale sede viene rilasciata. Recita la bozza del Format: CONFERMA la propria disponibilità a permanere nella lista speciale dei medici della provincia di ____________, UOC/UOS di ____________, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. DICHIARA di svolgere attualmente la propria attività presso la provincia di _______ UOC/UOS di ____________; appare evidente, che la conferma rilasciata dal medico riguarda non il territorio della Sede dove attualmente viene svolto