Post

PESCE D’APRILE

  Uno dei pesci d’aprile che ha avuto più successo, è senz’altro quello rifilato ai medici fiscali. Sicuramente tutti ricordano le proposte di convenzione fatte sapientemente e scientemente circolare, che avrebbero garantito, ai medici fiscali, si faceva credere, di tutto e di più. Nelle proposte, mancavano solo donne (o uomini) e champagne. Qualche premio Nobel, aveva garantito che sarebbe bastato scopiazzare l’ACN della specialistica ambulatoriale per ottenere lo stesso trattamento…… l’importante era gettare alle ortiche la disciplina vigente con tutte le tutele ad essa legate…. Tali proposte eccezionali garantivano: incarico a tempo indeterminato; aumento dei compensi; indennità di malattia e infortunio fin dal primo giorno; ferie pagate; TFR; 13° mensilità; permessi legge 104/92; contributi previdenziali; stipendio fisso mensile come i dipendenti pubblici; il tutto, ovviamente, a carico del Committente… passato il primo aprile, non è rimasto nulla di que

IL CODICILLO

  Continuiamo ad illustrare le modifiche che interverranno, tra breve, con la entrata in vigore dell’Accordo sottoscritto. Questa volta parliamo di incompatibilità e inconferbilità: il rapporto, pur essendo libero professionale e con un incarico precario , prevede pesanti incompatibilità che non si riscontrano neanche nelle convenzioni del SSN,   come quella della specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato, assimilabile ad un rapporto di dipendenza e con ben altre tutele. Inoltre, nonostante la natura del rapporto, l’Accordo prevede la cessazione dall’incarico al compimento del 70° anno di età. Quello che non torna, sono le tre righe, quasi un “codicillo”, inserite all’art.13, comma 10, dell’Accordo, che recita: 10. Il regime delle incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all’ art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. Tale previsione non trova riscontro nell’a

COSI’ E’ SCRITTO COSI’ SARA’ FATTO

  Con l’avvicinarsi della entrata in vigore dell’Accordo sottoscritto, ripercorriamo le modifiche che interverranno a breve. Oggi analizziamo i compensi. calcolo compensi stabiliti dall’ACN aggiornati alla data di entrata in vigore ( 1 giugno 2023) n.3 visite per ogni fascia (art.20, comma 1) x 49 fasce = n.147 visite al mese n.147x€ 25,00= € 3.675,00 x 11 mesi = € 40.425,00 Indennità mensile € 2.489,75 x 12 mesi (compreso 1 mese di permesso retribuito annuale)= € 29.877,00 Compenso annuo = € 70.302,00 La quota oraria per la disponibilità, pari a € 12,70 (€ 2.489,75:196/h)   è inferiore addirittura a quella stabilita con la tabella A del DPR 17 febbraio 1992 recante “Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche” che era di € 20,66/h. Inoltre, non trova giustificazione alcuna l’aver eliminato la quota fissa di 6,10 e 15 euro in quanto l’Atto di indirizzo recita: “le convenzioni dovranno garantire la migliore distribuzione

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, CHE C’E’ UN AMICO IN PIU’, SE SPOSTI UN POCO IL BUDGET, STAI COMODO ANCHE TU ……

  È stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’Istituto, il bilancio preventivo per l’anno 2023. La novità, rispetto al precedente bilancio, si riscontra alla capitolo 3.1.2.03 recante “Trasferimenti da parte dello Stato”, dove alla voce di entrata 3E1203754, si può leggere un’unica denominazione: CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO A COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' SVOLTE DAL POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLE P.A. - ARTT. 18 E 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.75 DEL 27/05/2017 E CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICOLEGALI SULL'INVALIDITÀ CIVILE - ART. 1 C. 460 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 Per un unico importo complessivo di € 57.200.000,00. Come ripeteva spesso un noto politico: “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” Purtroppo, l’accordo che dovrebbe entrare in vigore non prevede, a tutela dei medici fiscali, né il cd carico blindato né la blindatura delle risorse, ma solo un generico e ininfluente richia

TE LA DO IO LA SETTIMANA CORTA!!!

  Mentre nel mondo dei lavoratori dipendenti si discute sulla introduzione della settimana corta, in quello della medicina fiscale, con le tutele “Fai da te”, ci si prepara ad affrontare la settimana EXTRA LARGE XXL. Come noto, infatti, l’art.20, comm3, ACN sottoscritto, recita che “il medico dovrà garantire la disponibilità su entrambe le fasce, intendendosi la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese”. Quindi, il medico dovrà garantire, come minimo, 196 ore al mese, pari a ca 48 ore la settimana. Resta, poi, quel “almeno” per le fasce del sabato e festivi, che potrebbe essere inteso come minimo con il rischio di arrivare a 60/62 fasce mensili. Inoltre, sarebbe da aggiungere anche il tempo trascorso a richiedere le visite, studiare i percorsi, ecc. ma ques

GHOST TOWN

  La nuova funzionalità per il calcolo dei km percorsi, sperando che sia solo una “prova”, attribuisce, per le 4 visite effettuate entro la cinta urbana, indipendentemente dal tragitto percorso, km 12. Sembrerebbe, dai bene informati, che la nuova applicazione sarà ufficiale con l’entrata in vigore dell’ACN sottoscritto. Facendo un piccolo calcolo, che qualcuno sicuramente apostroferà “di parte”, viene fuori un importo, ovviamente lordo, di € 4,32, aggiornato a febbraio 2023 quale rimborso per i km percorsi. Per la stessa tipologia e lo stesso numero di visite effettuate, sarebbe spettato, in base alla disciplina vigente, un compenso di € 24,00, ma risalente a 15 anni fa (decreto ministeriale 8 maggio 2008) sempre quale rimborso. Facendo ancora un piccolo calcolo, che anche i Saltimbanchi (si spera) sanno fare, ciascun medico ci rimette € 19,68 “a botta”. Qualcuno, per tenere tranquillo chi si lamenta, rassicura che con la prossima convenzione, cioè fra oltre 3/5 anni, verran

QUANDO PARLA BELLAVISTA, DOTTO’, E’ CASSAZIONE!!

  Affermazione divenuta storica, dal film “Così parlo Bellavista”. Si è più volte sottolineato, che il rapporto di lavoro dei medici fiscali, definito dall’ACN sottoscritto, libero professionale, potrebbe essere paragonabile, per gli obblighi, i vincoli e le incompatibilità previste, ad un rapporto di dipendenza. Senza dimenticare, inoltre, i compensi che sono lontani anni luce da quelli previsti per le attività mediche svolte in regime libero professionale, anzi, sono inferiori a quelli stabiliti dal tariffario minimo risalente al 17 febbraio 1992. Tra l’altro, come più volte ricordato, il medico, in base all’art.20, comma 3, ACN, deve garantire la disponibilità, in entrambe le fasce, tutti i giorni feriali e almeno 3 fasce nelle giornate di sabato e 2 nelle giornate festive del mese, pari a 196/h al mese…. Un botto . Inoltre, sottoscrivendo il FORMAT, il medico fiscale ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare le visite mediche di controllo, in entrambe le fasce di