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Visualizzazione dei post da dicembre, 2019

INIZIO ANNO COL BOTTO

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di Bilancio 2020. Ovviamente, i 7,2 milioni di euro previsti quali ulteriori oneri per il convenzionamento di 820 medici ai quali affidare, oltre le funzioni  relative all'invalidità civile anche le attività medico legali previdenziali e assistenziali, risultano aggiunti alla posta dei 50 milioni del Polo Unico :”ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI PUBBLICI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA”. Ci si aspettava, dopo le diverse dichiarazioni tese a rassicurare “Er popolo….” che si è trattato di un  “mero errore”,   un bel errata-corrige ufficiale, ma, leggendo tutta la Gazzetta Ufficiale, sorry, there isn’t. Chi sapeva, naturalmente si è affrettato a modificare in questi giorni “l’excusatio non petita” cambiando frettolosamente la motivazione (adesso non è più un errore da correggere) e passando ad affermare che quella che conta è la norma (se quella che è importante è la norma, allora veramente sono dolori). Anzi, rincara

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum

Dopo l’approvazione, da parte del Senato, della Nota di variazioni al Bilancio dello Stato 2020-2022, nella quale risultano assegnati, dal 2021, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 55.0.99, euro 7,2 milioni alla voce “Accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in malattia”, quali maggiori oneri per il convenzionamento di 820 medici per la effettuazione delle attività medico legali previdenziali e assistenziali, si sono susseguiti   numerosi interventi tutti tesi a rassicurare che si è trattato di un errore, di una svista e che, i denari assegnati, nulla avevano a che fare con le risorse per la medicina fiscale. Va bè, visto il coro unanime di tanti illustri e autorevoli esponenti, come si poteva non credere!!! Dopo l’approvazione del Senato, la legge di Bilancio è stata approvata anche dalla Camera diventando legge dello Stato ed entrerà in vigore il 1 gennaio. La Camera, ovviamente, ha approvato anche la Nota di variazioni al Bilancio 2020-2022 e, questa volta, hai vi

CHRISTMAS SòLA – DELITTO PREMEDITATO SOTTO L’ALBERO

Si avevano due possibilità concrete per poter proseguire in assoluta sicurezza: riconoscere ai medici fiscali l’ACN della specialistica ambulatoriale, tanto più facilitato dopo l’attribuzione delle attività ambulatoriali (non si è presa in considerazione la medicina dei servizi perché non esportabile al di fuori del SSN) o, in subordine, conferma della disciplina vigente integrandola con un volume certo di attività, il cd carico blindato. Sulla specialistica ambulatoriale ci si è arrampicati sugli specchi per contrastarla con ogni mezzo, senza portare, però, alcuna argomentazione tecnica a conforto, ma affermando vagamente soltanto che questa tipologia di rapporto non è estendibile a medici   non specialisti, addirittura neanche a livello di sola contribuzione previdenziale. (sulla contribuzione previdenziale e dei denari che muove a favore di un fondo piuttosto che di un altro, ci sarebbe da proporre un quesito ai ministeri vigilanti e la Corte dei Conti per conoscere cosa ne pensano

VA’ DOVE TI PORTA L’EMENDAMENTO

Sicuramente non sarà vero, non può essere vero e si tratterà della solita fake… Sembra, che nel corso di un incontro, sia stato chiarito che le figure professionali dei medici fiscali e quella dei medici esterni, sono sicuramente distinte e con soldi propri. Questo è assolutamente vero……ma, ad oggi, perché, esaminando i pezzi di carta, come abbiamo avuto modo di riflettere, il percorso avviato con l’approvazione dell’emendamento 55.0.99 e come recita lo stesso, porterà   inevitabilmente alla costituzione di due convenzioni aventi gli stessi contenuti. Il successivo step, avendo due convenzioni sovrapponibili, non potrà che essere un’unica convenzione, obiettivo che solo un amministratore folle potrebbe non perseguire. Dalla convenzione unica alla figura unica, il passo è decisamente breve. Ma, al di là dell’aspetto procedurale, che è chiaro come l’alba di una giornata di luglio, nessuno vieta che con la convenzione dei medici esterni gli stessi non possano svolgere, pur essendo separ

EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA

Dopo l’approvazione dell’emendamento 55.0.99 alla legge di Bilancio e dell’iscrizione in bilancio alla voce “accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia (Polo Unico)” della spesa per il convenzionamento dei medici ivi previsti, si stanno susseguendo una serie infinita di precisazioni, comunicati, scuse campate in aria, ecc. per cercare di spiegare che la norma approvata non riguarda, direttamente o indirettamente, (anche) i medici fiscali. Della serie: non ne sapeva niente nessuno (il Principe avrebbe detto: “E che so Pasquale, io!!). Anzi, si è arrivati a sostenere, che i 7,2 milioni di euro sommati ai 50 milioni previste per il Polo Unico, se li papperanno i medici fiscali!!!! Andiamo per ordine: si è finalmente scoperto, grazie alla preparazione tecnico scientifica posseduta da pochi, che una norma emanata da una fonte gerarchicamente inferiore, ad esempio un decreto ministeriale, non può mai abrogare una norma emanata da una fonte superiore,

COME VOLEVASI DIMOSTRARE

Il Senato ha approvato, nella seduta del 16 dicembre, a seguito degli emendamenti approvati, la Nota di Variazione al Bilancio dello Stato per gli anni 2020-2021-2022. Come è noto, è stato approvato l’emendamento 55.0.99 che riguarda il convenzionamento dei cd medici esterni “ Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni  relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli ”. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 1 e 2,  si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030». Orbene, dalla sopra ricordata Nota di Variazione approvata ieri da Senato, risulta, alla pagina 104, la

MAMMA, HO PERSO L’INCARICO

Sembra, ma sicuramente non sarà vero, che per tranquillizzare “Er popolo…” sull’emendamento 55.0.99 approvato in Commissione Bilancio del Senato di cui abbiamo dato notizia, venga messa in giro la voce che la norma non riguardi, in nessun modo, i medici fiscali e che la medicina fiscale non rientri tra   le attività medico legali previdenziali e assistenziali previste nel testo approvato (probabilmente la medicina fiscale è una branca a sé, che pochi conoscono). Certo, è strano, veramente strano, che tra i presentatori dell’emendamento approvato figuri un Senatore che durante la discussione di un altro provvedimento normativo, in qualità di Relatore, senza motivazione, abbia respinto un emendamento a favore dei soli medici fiscali che li avrebbe messi definitivamente al riparo da qualsiasi emendamento killer che, puntualmente, neanche dopo 2 mesi, è arrivato. Se è vero, poi, che qualche furbastro abbia addirittura fatto pressione per non far approvare la precedente proposta a favore

CONVENZIONE FAI DA TE PER I MEDICI FISCALI? NO DISCIPLINA VIGENTE CON IL CARICO BLINDATO? AHI, AHI, AHI AHI

Come risulta dal resoconto della seduta n.236 del 11 dicembre della Commissione Bilancio, è stato approvato l’emendamento n.55.0.99 (testo 2) alla legge di Bilancio per il 2020. Adesso arriva il bello. La convenzione unica, che apre la strada alla figura del cd medico polivalente, è servita. 55.0.99 (testo 2) Nocerino ,  Santillo ,  Dell'Olio ,  Guidolin ,  Campagna ,  Matrisciano ,  Castellone ,  Mautone ,  Giuseppe Pisani ,  Romagnoli ,  Angrisani Sostituire il comma con i seguenti:          «1. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 2 dall'