Post

da Cavoli:CHIARIMENTI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Subito dopo l’entrata in vigore della legge 124/2015, cd legge Madia, su questo blog furono indicati i tempi di emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, quello che include anche il Polo Unico: febbraio 2017. Visto che bisognava attendere 18 mesi e almeno altri 4/5 mesi per la definitiva approvazione, anche  su questo blog, fu proposto di richiedere, ai ministeri competenti, la emanazione di un decreto legislativo limitato al solo Polo Unico oppure seguire il percorso del decreto ministeriale, laddove possibile. Ovviamente, manco a dirlo, i soliti noti, gli stessi che oggi si sbracciano per escogitare qualche mossa, si rotolavano  per terra dalle risate  vendendo che entro il 2015, massimo i primi del 2016, il decreto legislativo sarebbe stato emanato e che non bisognava diffondere inutile allarmismo!!! Non solo, ma hanno anche deriso le iniziative successive, sempre mirate ad anticipare i tempi, come accoglimento di ordini del giorno e presentazioni di specifici em

scheda sulla sentenza della corte costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza n.251/2016 ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 , comma 1 , lettere a), b), c), d), e), f), l) , m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto 36 con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si ricorda che l’articolo 17, comma 1,lettera l) riguarda l’attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale delle competenze in tema di accertamento medico legale in caso di assenze dei dipendenti pubblici per malattia al fine di garantire l’effettività dei controlli. Sull’argomento, si era intervenuti su questo blog lo scorso anno, specificatamente sulla necessità che per quanto riguarda la determinazione delle risorse da trasferire all’INPS per la effettuazione delle v

da Cavoli : EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO CHE INTERESSA I MEDICI DI LISTA

Si segnala che tra gli emendamenti che hanno superato il difficile esame tecnico di ammissibilità alla legge di Bilancio 2017, risulta il seguente che interessa i medici di lista: A decorrere dal 1   o  gennaio 2017, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n.   228, fermo restando i risparmi aggiuntivi ivi previsti, gli oneri relativi all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, assenti dal servizio per malattia, il cui importo non potrà essere inferiore almeno all'ottanta per cento di quello previsto dallo stesso Istituto prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della presente disposizione sono destinati al f

Da Cavoli:Nella seduta della Camera dei Deputati n.683 del 30 settembre, è stata presentata la seguente interrogazione:

MURER e MOGNATO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:  l’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge n. 124 del 2015, sancisce il trasferimento all’INPS delle funzioni di accertamento medito legali (visite fiscali) sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia dando vita, così, al polo unico di medicina fiscale, con la previsione, per lo svolgimento di dette funzioni, del prioritario ricorso ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125; le visite fiscali possono essere svolte sia al domicilio indicato dal lavoratore che presso i centri medico legali dell’INPS nel caso in cui il lavoratore sia risultato assente oppure per particolari verifiche sanitarie e/o amministrative; con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, l’INPS ha effettuato una selezione

PROVIAMO A RAGIONARE

I rapporti intrattenuti dai collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, quindi non in ruolo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato, sono regolamentati dal vigente Testo Unico sul pubblico impiego, e precisamente all’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sono i cd rapporti flessibili che non possono essere a tempo indeterminato. Sono considerati collaboratori esterni, anche i parasubordinati, ivi compresi i medici in convenzione con il SSN. Il rapporto di questi ultimi, però, è regolamentato dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 che prevede accordi collettivi del tutto conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è quindi possibile il conferimento di incarico a tempo indeterminato. Il rapporto dei medici di lista, anche loro collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, non è regolamentato, come noto, dal decreto legislativo 165/2001, ma da una normativa precedente risalente al 1983 e la disciplina, emanata con il

POCHE IDEE E BEN CONFUSE (di Mauro Cavoli)

Con la Delibera Presidenziale 147/2015, l’Istituto ha sostanzialmente anticipato anche quello che sarà, in grandi linee, il “piano industriale” per il nascente Polo Unico di medicina fiscale, affidando tutte le attività ambulatoriali riguardanti anche gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici  assenti dal servizio per malattia (per i privati non cambia nulla) ai medici esterni e lasciando (le briciole) ai medici di lista la effettuazione delle sole vmcd . Il “piano” ha anche avuto la bollinatura governativa con la risposta alla interrogazione parlamentare sull’argomento e successiva intervista pubblica da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onle Angelo Rughetti. Per dirla tutta, si era tentato di  togliere anche le “briciole” ai medici di lista con l’emendamento  alla legge Delega presentato dal Relatore,  confinando il ricorso ai medici di lista solo in “sede di prima applicazione”, cioè il periodo intercorrente tra l’entrata in

SUMAI, IN SUBORDINE CARICO DI LAVORO BLINDATO O ATTUALE SITUAZIONE

I rapporti con il personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti del SSN, sono regolamentati dall’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001. Per i soli Enti del SSN, i rapporti esterni possono essere regolamentati anche attraverso specifiche convenzioni, ai sensi dell’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 e del decreto legislativo 502/92. Infine, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i medici fiscali INPS, il rapporto è regolamentato dall’articolo 5, legge 638/83 che lo definisce libero professionale. Quando si parla di disciplina, si intende quella emanata con il decreto ministeriale e, nello specifico, quella emanata con il decreto ministeriale 18 aprile 1996. L’incarico conferito ai medici di lista, a norma dell’articolo 5, comma 5, del dm di cui sopra, si intende confermato fino alla vigenza della disciplina emanata con il dm del 96, cioè l’impianto vigente delle graduatorie e liste, successivamente confermata dal dm del 2000 e reiterata d