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DAL SUMAI AD “UN’APPOSITA CONVENZIONE”

L’articolato che riguarda il futuro rapporto dei medici di lista, sebbene non ancora nella sua veste ufficiale, già parzialmente analizzato in altro post, parla molto chiaramente. Nonostante ciò, invece di chiedere a gran voce la modifica del testo nella direzione di una vera stabilità lavorativa e tutele “reali”, si preferisce agire con i soliti proclami annunciando cose che la legge non prevede e che l’atto di indirizzo, seppure emanato “ sentite le OOSS e la FNOMCEO ”, quindi sentite non “ d’intesa con ”, non potrà contenere quali: il tempo indeterminato e accordi collettivi nazionali che sono ben altra cosa rispetto a generiche “convenzioni”. Forse si dimentica che anche l’attuale DM del 2008, è stato emanato “sentite le OOSS”, quindi?  Forse si dimentica che anche l'attuale rapporto è una "specifica convenzione" così come quello dei medici esterni. Probabilmente ancora non si è compresa la differenza tra l’atto di indirizzo che emana il Governo per il rinnovo delle

da Mauro : TEMPI EMANAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Abbiamo evidenziato, in altro post, alcune criticità che potrebbero sorgere se la norma riguardante la tipologia del rapporto dei medici fiscali, riportata nella bozza del Testo Unico sul pubblico impiego, non dovesse essere modificata prima dell’approvazione in via definitiva. Quello che sorprende, ma non più di tanto, sono le solite bufale che vengono raccontate “ar popolo cojo…….” Le ultime, in ordine di arrivo, riguardano la durata della “convenzione” e i tempi di emanazione dell’Atto di Indirizzo da parte del Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda la durata della “convenzione”, non essendoci alcun riferimento nella norma al tempo indeterminato e, peggio ancora, mancando un riferimento specifico ad una tipologia di “convenzione” del SSN, soltanto attraverso  le quali è possibile conferire incarichi parasubordinati a tempo indeterminato, la durata non potrà che essere limitata nel tempo (il resto del contenuto: compensi, tutele, organizzazione del lavoro, ecc senza paletti specif

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NORMA INSERITA NEL TESTO UNICO RIGUARDANTE IL FUTURO RAPPORTO DEI MEDICI DI LISTA

Nel caso in cui la norma del TUPI che regolamenterà il rapporto dei medici di lista dovesse restare invariata, analizziamo le problematiche che potrebbero sorgere: prima di tutto occorre chiarire che con il termine “convenzione” si indica un accordo con il quale due o più soggetti regolano questioni di comune interesse. Si definisce convenzione, ad esempio, il rapporto dei me, ecc. Mancando nella norma una specificazione accanto al termine “convenzione” non è possibile ricondurla, ad esempio, a quella della medicina dei servizi,  sumai, ecc. per quanto riguarda la durata del rapporto, la norma non prevede né presuppone che lo stesso sia a tempo indeterminato, anzi, ricorrendo più volte il termine “convenzioni” al plurale, farebbe pensare che si tratti  di rapporti a termine. Non bisogna incorrere nell’errore di confondere la scadenza dell’incarico con quella riguardante gli aspetti economico/normativi. Ad esempio, i medici della specialistica ambulatoriale hanno un contratto a tempo in

da Cavoli:ALCUNI ARTICOLI CONTENUTI NELLA BOZZA DEL TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO CHE RIGUARDANO I MEDICI DI LISTA

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto

PERCORSO CHE HA PORTATO ALLA NASCITA DEL CD POLO UNICO

Capita di sentire in giro varie versioni sulla nascita del polo unico, qualcuna condita anche con qualche autoriconoscimento. Cerchiamo di ripercorrere, facendo riferimento a documentazione ufficiale, la strada che ha portato a questo avvenimento. La nascita del cd polo unico di medicina fiscale, risale al 2007, quando la Commissione Parlamentare di controllo sul’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, a conclusione della indagine conoscitiva, indicò al Parlamento che si doveva procedere alla unificazione tra INPS, INPDAP e ENPALS per quanto riguarda la previdenza e tra INAIL, IPSEMA    e ISPESI   per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. IL Parlamento e i Governi che seguirono, come sappiamo, attuarono quanto previsto dalla Commissione Parlamentare. Nel documento conclusivo del 2007, la Commissione aveva anche indicato, per quanto riguarda le  visite fiscali : d) la riunificazione di tutte le prestazioni mediche oggi frammentate nei va

da Mauro:Resoconto della riunione del 24 gennaio in Commissione Bilancio, riguardante l’esame degli emendamenti al decreto legge cd “Milleproroghe”.

Nel corso della riunione del 24 gennaio in Commissione Bilancio, sono stati esaminati gli emendamenti al decreto legge cd Milleproroghe, tra cui alcuni riguardanti la medicina fiscale. Questo il passaggio tratto dal resoconto: La Relatrice illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riguardanti gli articoli da 1 a 8. Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 3, occorre valutare le proposte 3.25, 3.26, 3.27, 3.57   omissis Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sugli emendamenti. 3.27 Uras, Stefano Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le Pubbliche Amministrazioni, utilizzando le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

da Cavoli:CHIARIMENTI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Subito dopo l’entrata in vigore della legge 124/2015, cd legge Madia, su questo blog furono indicati i tempi di emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 17, quello che include anche il Polo Unico: febbraio 2017. Visto che bisognava attendere 18 mesi e almeno altri 4/5 mesi per la definitiva approvazione, anche  su questo blog, fu proposto di richiedere, ai ministeri competenti, la emanazione di un decreto legislativo limitato al solo Polo Unico oppure seguire il percorso del decreto ministeriale, laddove possibile. Ovviamente, manco a dirlo, i soliti noti, gli stessi che oggi si sbracciano per escogitare qualche mossa, si rotolavano  per terra dalle risate  vendendo che entro il 2015, massimo i primi del 2016, il decreto legislativo sarebbe stato emanato e che non bisognava diffondere inutile allarmismo!!! Non solo, ma hanno anche deriso le iniziative successive, sempre mirate ad anticipare i tempi, come accoglimento di ordini del giorno e presentazioni di specifici em