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PUBBLICAZIONE TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Il decreto entra in vigore il 22 giugno. Rispetto al testo non ufficiale pubblicato nei giorni precedenti, è stata apportata la seguente modifica all’articolo 22: a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:  «b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore  dell'articolo  55-septies,  comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e'  assegnato  all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale l'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 35 milioni  di  euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione  d'anno  a  decorrere dall'anno 2019. mauro

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

L’attività  istruttoria riguardante gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, trasferita all’INPS con il decreto legislativo approvato in via preliminare dal CDM, va ad aggiungersi a quella analoga già svolta per i dipendenti da ddl privati. Visto che  un coro unanime  richiede un rapporto orario a “tempo pieno”, quale panacea per tutti i problemi contrattuali dei medici di lista e visto anche che, come ricordato in altri post il carico di lavoro, almeno da quanto risulta dai documenti ufficiali, potrebbe non essere sufficiente a garantire   tale tipologia di rapporto su tutto il territorio, una possibile soluzione poteva essere quella di richiedere l’affidamento anche dell’attività istruttoria. Tale attività, il cui peso dovrebbe essere attentamente valutato, come ricordato dal Sottosegretario alla Funzione Pubblica, verrà seguita dai medici esterni. Da una parte si predica il “tempo pieno”, dall’altra si prega Dio che non venga assegnat

info da M.C.:DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL POLO UNICO

Le risorse assegnate all’INPS per il Polo Unico sono, a norma dell’articolo 22, comma 3,  del decreto legislativo approvato in via preliminare dal CDM, euro 27,7 milioni di euro. Non è indicato se tali risorse riguardano il funzionamento dell’intera macchina del Polo Unico, comprendente anche i cd costi di funzionamento, e non si conosce, quindi, al momento, quante di queste saranno destinate esclusivamente per finanziare il rapporto dei medici di lista, se tutte o una parte. La norma in argomento, aggiunta alla lettera b) dell’articolo 17, comma 5, decreto legge 98/2011 e trasformando il comma 5 bis della stessa norma, l’ha modificata nel modo seguente: 5.  In  relazione  alle  risorse  da   assegnare   alle   pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri  da  sostenere  per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti  assenti  dal  servizio per  malattia  effettuati  dalle   aziende   sanitarie   locali,in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25  giugn

Mauro : testo definitivo decreto legislativo trasmesso dal governo alle Camere

SI RIPORTA IL TESTO UFFICIALE DEL DECRETO LEGISLATIVO RIGUARDANTE LA MEDICINA FISCALE TRASMESSO DAL GOVERNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO. ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Trasmesso alla Presidenza il 28 febbraio 2017 Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (393)    Polo unico per le visite fiscali Art.18 (Modifiche all 'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate."; b) al comma 2 la parola "inoltrata" è sostituita dalle seguenti: "resa disponibile" e dopo le parole "all'amministrazione inte

DAL SUMAI AD “UN’APPOSITA CONVENZIONE”

L’articolato che riguarda il futuro rapporto dei medici di lista, sebbene non ancora nella sua veste ufficiale, già parzialmente analizzato in altro post, parla molto chiaramente. Nonostante ciò, invece di chiedere a gran voce la modifica del testo nella direzione di una vera stabilità lavorativa e tutele “reali”, si preferisce agire con i soliti proclami annunciando cose che la legge non prevede e che l’atto di indirizzo, seppure emanato “ sentite le OOSS e la FNOMCEO ”, quindi sentite non “ d’intesa con ”, non potrà contenere quali: il tempo indeterminato e accordi collettivi nazionali che sono ben altra cosa rispetto a generiche “convenzioni”. Forse si dimentica che anche l’attuale DM del 2008, è stato emanato “sentite le OOSS”, quindi?  Forse si dimentica che anche l'attuale rapporto è una "specifica convenzione" così come quello dei medici esterni. Probabilmente ancora non si è compresa la differenza tra l’atto di indirizzo che emana il Governo per il rinnovo delle

da Mauro : TEMPI EMANAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Abbiamo evidenziato, in altro post, alcune criticità che potrebbero sorgere se la norma riguardante la tipologia del rapporto dei medici fiscali, riportata nella bozza del Testo Unico sul pubblico impiego, non dovesse essere modificata prima dell’approvazione in via definitiva. Quello che sorprende, ma non più di tanto, sono le solite bufale che vengono raccontate “ar popolo cojo…….” Le ultime, in ordine di arrivo, riguardano la durata della “convenzione” e i tempi di emanazione dell’Atto di Indirizzo da parte del Ministero del Lavoro. Per quanto riguarda la durata della “convenzione”, non essendoci alcun riferimento nella norma al tempo indeterminato e, peggio ancora, mancando un riferimento specifico ad una tipologia di “convenzione” del SSN, soltanto attraverso  le quali è possibile conferire incarichi parasubordinati a tempo indeterminato, la durata non potrà che essere limitata nel tempo (il resto del contenuto: compensi, tutele, organizzazione del lavoro, ecc senza paletti specif

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NORMA INSERITA NEL TESTO UNICO RIGUARDANTE IL FUTURO RAPPORTO DEI MEDICI DI LISTA

Nel caso in cui la norma del TUPI che regolamenterà il rapporto dei medici di lista dovesse restare invariata, analizziamo le problematiche che potrebbero sorgere: prima di tutto occorre chiarire che con il termine “convenzione” si indica un accordo con il quale due o più soggetti regolano questioni di comune interesse. Si definisce convenzione, ad esempio, il rapporto dei me, ecc. Mancando nella norma una specificazione accanto al termine “convenzione” non è possibile ricondurla, ad esempio, a quella della medicina dei servizi,  sumai, ecc. per quanto riguarda la durata del rapporto, la norma non prevede né presuppone che lo stesso sia a tempo indeterminato, anzi, ricorrendo più volte il termine “convenzioni” al plurale, farebbe pensare che si tratti  di rapporti a termine. Non bisogna incorrere nell’errore di confondere la scadenza dell’incarico con quella riguardante gli aspetti economico/normativi. Ad esempio, i medici della specialistica ambulatoriale hanno un contratto a tempo in