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da Quotidiano sanità.it : COMUNICATO CGIL - SINMEVICO

https://www.rassegna.it/ articoli/fp-medici-e- sinmevico-sconcertante- tridico-su-medici-fiscali

da Mauro:MA MI FACCIA IL PIACERE, SI INFORMI!!!!!

L’attuale convenzione che regolamenta il rapporto dei medici fiscali, trae le sue fonti normative dall’articolo 5, commi 12 e 13, legge 638/83, dai decreti ministeriali attuativi che si sono succeduti negli anni fino a quello emanato l’8 maggio 2008 e dall’articolo 4, comma 10bis, legge 125/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 147/2013. Questa serie di norme hanno permesso e permettono che l’incarico   conferito duri fino ad esaurimento della lista attribuendo , nello stesso tempo, ai soli medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento, la priorità nello svolgimento del servizio. Una blindatura dell’incarico non riscontrabile in nessun’altra tipologia di rapporto, neanche in quelli subordinati intrattenuti con le PPAA. Analogo discorso riguarda la misura del compenso e dei rimborsi spese, fissati con il decreto ministeriale 18 aprile 1996, rideterminati, sulla base della tariffa minima nazionale di cui alla tabella A del DPR 17 febbraio 1992 con il decreto minist

BUFALA PIU’ BUFALA MENO

Una delle bufale più ricorrenti è quella di affermare che, se fosse stata sottoscritta la convenzione prevista dall’atto di indirizzo, cioè un rapporto generico ad ore libero professionale,   che non è un ACN, né tantomeno un ACN del SSN (specialistica ambulatoriale, medicina dei servizi, continuità assistenziale, ecc) , non ci sarebbero stati problemi con gli emendamenti killer. Il testo della proposta emendativa killer, a prima firma Romeo, al comma 4, recita: 4. Al comma 2- bis  dell'articolo 55- septies  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino a "disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie" sono soppresse. I periodi del comma 2 bis, articolo 55 septies Dlgs 165/2001, introdotto dall’articolo 18, Dlgs 75/2017, abrogato dall’emendamento, recita: “Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da app

AGGIORNAMENTO PARLAMENTARE

Nella seduta del 9 aprile, la Commissione Bilancio della Camera ha esaminato gli emendamenti presentati al DDL Concretezza . Questo è quanto risulta dal resoconto ufficiale: Maura TOMASI   (Lega) ,  relatrice , avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n.   1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:  Polverini 2.37 (ex 2.46) e Moretto 2.39 (ex 2.48), che sono volte a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche e, quanto a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse fin

L’AMBASCIATORE DEL CATONGA

Totò e Nino Taranto, nelle vesti, rispettivamente, di ambasciatore del Catonga e segretario, “convocano” il pollo di turno facendogli credere, in napoletano-africano,   che ha ereditato una grossa somma e per istruire la pratica gli scuciono 55000 lire, quale diritti di segreteria……… In diversi post, anche di recente, si è cercato di chiarire quali sono le norme e le disposizioni vigenti   che regolamentano i rapporti di lavoro autonomo intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, “l’apposita convenzione” prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, così come meglio definita dall’atto di indirizzo di cui al   decreto ministeriale 2 agosto 2017, non è altro che una semplice “convenzione” libero professionale in forma di ACN, ma non è un ACN. Nel mondo del lavoro autonomo, le uniche convenzioni che sono conformi ai CCNL sono quelle previste dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 , tutte le altre, ivi compresa quella vigente che regolamenta il rappor

da mauro cavoli

VENGHINO SIGNORI, VENGHINO E’ ARRIVATO….. Cerchiamo di ragionare, sulla base di norme e disposizioni vigenti, se è possibile poter chiedere, quindi eventualmente ottenere, un’unica tipologia contrattuale, sia con ruolo unico che con ruoli nettamente separati, per i medici fiscali e i medici esterni. Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge, possono ricorrere a personale esterno; ed è questo il caso dell’INPS che, a seguito di diversi funzioni attribuite dal 2007 nel campo del riconoscimento della invalidità civile, è dovuto ricorrere a professionisti esterni, così come previsto dal d.lgs. 165/2001, profondamente modificato in questi ultimi anni. Il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si

E’ PRIMAVERA, SVEGLIATEVI ..............!!!!!!!!!

L’incarico conferito ai medici fiscali nonche i compensi e rimborsi spese, sono regolamentati dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 che ha reiterato la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva confermato, per le parti non modificate, i precedenti decreti ministeriali. Oltre i decreti sopra ricordati, che sono dei Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, legge 638/83, è successivamente intervenuta la legge cd blocca liste che ha trasformato le liste costituite ai sensi del DM 18 aprile 1996, emanato ai sensi del comma 12 citato, in liste ad esaurimento. Per poter modificare l’impianto normativo descritto, ivi compresi i compensi e rimborsi spese, ad eccezione del blocca liste, occorre un atto che sia di rango uguale o superiore ai precedenti Regolamenti, cosa che è avvenuta con la emanazione del cd Atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017. L’Atto di indirizzo, infatti, non è un “atto politico”,