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KEEP CALM AND CARRY ON (STAI CALMO E VAI AVANTI)

Con il messaggio 2832 del 25 luglio, è stato inviato alle Sedi anche il disciplinare aggiornato riguardante i “Criteri per lo svolgimento del servizio” . Per quanto concerne il carico di lavoro, il Disciplinare recita: “Il numero di visite assegnate ai medici è rapportato alla concreta fattibilità dell’atto medico rispetto l’arco temporale delle fasce di reperibilità pro tempore vigenti ; è altresì determinato dalle esigenze funzionali dell’Istituto - nei limiti di budget previsti dalla normativa vigente – e dalle richieste dei datori di lavoro. Viene modulato sulla base della disponibilità fornita dal sanitario, tenuto conto dell’adeguata tempistica per lo svolgimento delle visite e gli spostamenti da effettuare per recarsi al domicilio dei lavoratori”.   Tale formulazione ricalca quanto già descritto in un post precedente, a proposito della relazione diretta tra carico di lavoro e fasce di reperibilità e del rischio, concreto (per non dire sicuro), che le fasce per i dipendenti pubb

INCARICO A TEMPO INDETERMINATO, PER LA DURATA DELLA CONVENZIONE O COME NELLA LEGGENDA DI SAMARCANDA?

Le liste speciali sono state costituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, decreto legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, che recita: “Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici , a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro”. Con decreto ministeriale 18 aprile 1996, emanato ai sensi del comma 13 di cui alla norma precedente, le liste sono state riorganizzate e sono stati conferiti, ai medici utilmente collocati in graduatoria , gli incarichi per la durata della disciplina emanata con il decreto ministeriale. Con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, fino   all'eventuale   diversa   disciplina   della   materia ,   sono sta

PROVIAMO AD USARE IL BUON SENSO

Il TAR del Lazio dovrà pronunciarsi sul ricorso promosso da una importante Organizzazione Sindacale del pubblico impiego avverso il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.206, per quanto concerne la individuazione delle fasce orarie di reperibilità al fine di una armonizzazione con quelle previste per i dipendenti privati, armonizzazione che, come noto, non è avvenuta, lasciando invariate le fasce per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Su tale evidente disparità di trattamento, continua la nota sindacale, ingiustificata dopo la costituzione di un unico polo della medicina fiscale, si chiede anche di rimettere gli Atti alla Corte Costituzionale per verificare se sussitono, tra l’altro, profili di incostituzionalità.   Lo stesso   Consiglio di Stato, nel rilasciare il parere sul decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.206 aveva così concluso: “ La Sezione, pertanto, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opport

L’INDENNITA’ DI MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITA’, GRAVIDANZA A RISCHIO, ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO, OGGI E DOMANI.

Cerchiamo di capire se ci sono, e quali sono, le eventuali differenze, in tema di tutele, tra la proposta di convenzione in discussione e la disciplina attuale integrata con il carico blindato. Dobbiamo prima di tutto chiarire che le tutele, quelle reali, ovviamente, sono quelle i cui oneri sono posti a carico del datore di lavoro, per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente, e del committente, per quanto riguarda i rapporti di lavoro parasubordinato. Nel caso specifico della proposta di convenzione, essendo un rapporto libero professionale , gli oneri per le tutele non sono posti a carico del committente, ma sono distratti dalle risorse destinate alla effettuazione delle visite, oggi interamente riconosciute ai medici sotto forma di compensi e rimborsi spese. Quindi, fermo restando le risorse a disposizione, per ottenere le “tutele”, o si diminuiscono le visite oppure i compensi, oppure, si lascia invariato il numero delle visite, addirittura  si aumenta e si contraggono visto

IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

E’ stato specificato, nel corso di recenti incontri, così come stabilito dall’atto di indirizzo, che la natura del rapporto del medico fiscale è libero professionale , quindi non vi è alcuna obbligatorietà, da parte del committente-INPS, di dover versare una quota parte del contributo previdenziale come avviene per tutti i rapporti parasubordinati e   per i convenzionati del SSN la cui natura del rapporto è, appunto,   parasubordinata. Tra l’altro, essendo il rapporto di natura libero professionale, i contributi   dovrebbero continuare ad essere versati al Fondo Quota “B” della libera professione e non c/o altri Fondi. Nonostante questa evidenza, la convenzione   in corso di approvazione, stabilisce un contributo previdenziale a carico INPS del 13% (senza specificare se l’importo viene stornato dalle risorse a disposizione oppure trattasi di onere a parte a totale carico del committente), mentre la rimanenza, per arrivare al 21% nel 2019 (con aliquota crescente di un punto percentual

tristezza e amarezza di mauro e non solo!!!!!

L’ACN DELLA SPECIALISTICA? TE LO SCORDI …. UN RAPPORTO PARASUBORDINATO GAGLIARDO A TEMPO INDETERMINATO CON TUTTE LE TUTELE? MA CHE TE STAI A INVENTA’! ……   LA DISCIPLINA VIGENTE CON IL CARICO BLINDATO? TE LA SOGNI …… UN RAPPORTINO LIBERO PROFESSIONALE GENERICO AD ORE TRIENNALE? …….. CONCESSO La trattativa in corso ricorda una scenetta in cui Enrico Montesano, improvvisatosi rapinatore dilettante, compie la sua prima rapina in banca. Con una pistola giocattolo intima al cassiere di mettere i soldi nella borsa, ma questi fa in tempo a pigiare l’allarme. Arriva la polizia che circonda la banca e il commissario inizia la trattativa con Montesano per liberare gli ostaggi…. Che cosa vuoi in cambio, grida al megafono il commissario, per liberare gli ostaggi? Montesano, ritenendo di trovarsi in una posizione di forza, risponde: “Un potente jet con il serbatoio pieno, pronto al decollo sulla pista e 100.000.000 di lire in biglietti di piccolo taglio”. Il commissario: “No” Montesano: “Allora vog

E IO PAGO!!!!

La convenzione che regolamenterà il rapporto tra i medici fiscali e l’INPS, prevista dal Dlgs 75/2017, come meglio specificato dalla norma di dettaglio contenuta nel decreto ministeriale 2 agosto 2017, è stipulata in forma di accordo collettivo su base nazionale. La stessa norma di dettaglio, inoltre, precisa che la “convenzione prevede espressamente che l’attività svolta dai medici fiscali è libero professionale” e “in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell’INPS”. Quindi, è una convenzione, cioè un semplice accordo tra le Parti che regolamenterà l’attività professionale di liberi professionisti, non è un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e non è conforme a questi come previsto dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833, per le convenzioni del SSN. A differenza della disciplina emanata con i decreti ministeriali previsti dalla legge 638/83, calata dall’Alto senza nessun accordo tra le Parti, nel caso in argomento la convenzione contenen