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OKKIO AL MODELLO

È stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il modello per poter richiedere, dal 30 marzo al 28 maggio, il contributo a fondo perduto previsto dal  decreto legge 22 marzo 2021, n.41. Al contributo possono accedere i liberi professionisti, quindi, per il momento, anche i medici fiscali. Per quanto riguarda i medici fiscali, vista la particolare modalità di fatturazione dei compensi, sarebbe opportuno, prima di compilare il modello,  richiedere chiarimenti al proprio commercialista. Infatti, mentre le istruzioni indicano che: “ Per semplificare ed evitare errori nel  processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019 ). In particolare: il rigo RE2, colonna 2 o i righi da LM22 a LM27, colonna 3 nel caso di regime forfetario le successive indicazioni da rispettare in merito al  calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispetti

CON UN POCO DI ZUCCHERO LA PILLOLA, VA GIU’, LA PILLOLA, VA GIU’

  Con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19), la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un periodo di guardia o prontezza in   regime di reperibilità costituisce , nella sua interezza ,  orario di lavoro soltanto qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero . Confrontiamo il dispositivo della sentenza con l’ipotesi di accordo che, all’articolo 20, comma 2, recita: “L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21,   per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. E ancora, al comma 3: “ Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità co

TANTO PE’ CANTA’

  Al di là degli spot propagandistici, cerchiamo di capire come stanno realmente le cose esaminando la successione e il contenuto dei fatti: a  novembre del 2019 , viene presentato, da alcuni parlamentari, un  emendamento alla legge di Bilancio per il 2020, che poi diventerà norma legislativa (articolo 1, commi 458,459 e 460, legge 27 dicembre 2019, n.160). la norma prevede il  convenzionamento di 820 medici per assicurare all’INPS  il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle  attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli . A tal fine, dovrà essere emanato un atto di indirizzo e vengono stanziati, per far fronte ai maggiori oneri, euro 7,2 milioni che ritroveremo  sommati ai 50 milioni previsti per la effettuazione delle visite fiscali del Polo Unico. Inoltre, nel bilancio preventivo INPS, pubblicato a gennaio 2020,  i 50 milioni vengono spacchettati tra visite richieste d’ufficio e quelle richieste dai datori pubblici. Quindi, con la

CALIFORNIA DREAMING

  Da diversi ambienti, sembra che ci si agiti per la mancata entrata in vigore,   dal 1 febbraio, della ipotesi di accordo   grazie alla quale, secondo alcuni, avrebbe risolto il problema della diminuzione dei carichi di lavoro, in alcune sedi, che si protrae dal mese di gennaio. Come più volte ricordato, il termine di entrata in vigore previsto dalla stessa ipotesi di accordo, mancando le clausole di salvaguardia,  è un termine assolutamente di tipo ordinatorio e non perentorio. È strano che nessuno, invece, si preoccupi del budget il quale non ha subito un incremento, anzi,  dopo lo spacchettamento dei 50 milioni di euro , tra visite d’ufficio e quelle richieste dai datori pubblici, in questo periodo quasi del tutto assenti come quelle dei datori privati, nonche  la commistione con le risorse destinate agli 820 medici da convenzionare , pari a 7,2 milioni di euro,  qualche problemino sembra stia venendo alla luce. Ammesso che il budget sia sempre il medesimo, senza subire diminuzioni

LA PUFFETTA, IL PUFFO INVENTORE E IL GRANDE PUFFO

  Come si ricorderà, lo scorso anno,   la Commissione Bilancio della Camera aveva respinto , con grande soddisfazione nel mondo dei Puffi,   un emendamento il cui fine era quello di escludere dalle attività che svolgeranno gli 820 medici da convenzionare, gli accertamenti medico legali sulla malattia e blindare le risorse del Polo Unico. In questi giorni, come già anticipato, è stato emanato il  decreto interministeriale che contiene l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni degli 820 medici, previsto dall’articolo 1, comma 459, legge 160/2019 L’atto di indirizzo, all’articolo 5, recante “Disciplina del rapporto convenzionale”, recita: “Le convenzioni, stipulate dall’INPS e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, dovranno prevedere che  l’attività convenzionale potrà riguardare tutti gli adempimenti medico legali di competenza istituzionale dell’INPS” Non vi è alcun dubbio, ovviamente, oppure se qualcuno lo dovesse avere basta leggersi  qual

90 E 45, AMBO SU TUTTE LE RUOTE

  Bisogna riconoscere che è veramente strano il mondo della medicina fiscale. A seguito della contrazione di visite assegnate in alcune Sedi dall’inizio dell’anno, vengono organizzate raccolte dati e presentate richieste a dir poco curiose. Lasciando perdere le  richieste di arretrati e rivalutazioni monetarie perché l’ipotesi di accordo non è entrata in vigore il 1 febbraio,  richieste che si commentano da sole e non necessitano di ulteriori approfondimenti, quello che sorprende è che adesso ci si scandalizzi anche perchè non vengono  assegnate 90 e 45 visite al mese. La disciplina vigente, all’articolo 7, commi 1 e 4, decreto ministeriale 18 aprile 1996, prevede un carico di lavoro, in linea di massima, di 21 visite settimanali, corrispondente a 90 visite al mese, 45 nel caso di disponibilità su una sola fascia, da assegnare in base alle esigenze dell’Ente. Se si desiderava avere la certezza matematica della assegnazione del carico di lavoro previsto, sarebbe stato  sufficiente integ

COME VOLEVASI DIMOSTRARE

  La bozza dell’atto di indirizzo per   la stipula delle convenzioni di 820 medici , previsto dall’articolo 459, legge 160/2019, consegnata alle OOSS durante l’incontro del 9 novembre 2020 prevedeva, tra l’altro, che   l’eventuale punteggio per il servizio svolto in materia di malattia e inabilità temporanea (medicina fiscale) sarebbe stato valutato esclusivamente nella ipotesi in cui  gli 820 sanitari da convenzionare per l’invalidità civile, sarebbero stati adibiti anche ad altre attività in ambito previdenziale. Probabilmente, anche accogliendo alcune richieste pervenute, l’atto di indirizzo, nella sua versione definitiva, recita:  “gli 820 medici da convenzionare consentiranno all’INPS il presidio  delle funzioni relative alla invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112,  e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di propria competenza ”;  di conseguenza, il decreto prevede, all’articolo 4, che  “possa essere r