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TUTELE FAI DA TE? AHI, AHI, AHI

  È stato più volte ricordato, che in un rapporto di natura libero professionale (nelle altre tipologie è dato per scontato), le eventuali tutele sono tali solo ed esclusivamente se i relativi oneri fissi sono a carico del datore/committente. Diversamente, se le stesse sono coperte con le risorse a disposizione, con conseguente diminuzione dei compensi, altro non sono che dei giroconto contabili. Le risorse a disposizione per il polo unico della medicina fiscale, sono esclusivamente quelle stabilite dall’articolo 22, comma 3, lettera a), pari a euro 50 milioni l’anno. Le restanti eventuali risorse, che non rientrano nel polo unico , sono quelle annualmente messe a disposizione dall’istituto per i controlli richiesti d’Ufficio su lavoratori privati, classificate come spesa corrente e soggette a variazione, come avvenuto e avviene dal 2013 e che non costituiscono una posta fissa di bilancio. Analizzando l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, i costi fissi ivi previsti, calcolati

IL MONDO E’ COME TE LO FAI IN TESTA

  Abbiamo ricordato, in precedenti post, che l’ipotesi di accordo non è un accordo collettivo nazionale, bensì una semplice convenzione in forma di ACN ben diversa dalle convenzioni del SSN che sono del tutto conformi agli Accordi Collettivi Nazionali. L’ articolo 55 septies, comma 2bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si limita a recitare che il rapporto tra i medici fiscali e l’INPS è regolato da “apposite” convenzioni. La norma legislativa e il successivo atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, non stabiliscono la durata del rapporto che, in base a norme imperative e costituzionali, non può essere a tempo indeterminato. Del resto, se fosse possibile aggirare norme costituzionali e imperative con una semplice scrittura privata, qual è la convenzione prevista dalle norme di cui sopra (qualche intellettuale ha spacciato che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), sarebbe da chiedersi che cosa ci stanno a fare la Costituzione e il Parlamento.

TE LO DO IO IL TEMPO INDETERMINATO!!

In diverse occasioni, su questo blog, sono state ricordate le norme che regolamentano l’incarico conferito ai medici fiscali. L’incarico, di natura libero professionale, si protrae, è bene ricordarlo, senza soluzione di continuità dal 1996 . Ripercorriamo le tappe: con il decreto ministeriale 18 aprile 1996 , viene conferito l’incarico la cui durata è legata a quella della disciplina emanata con il decreto, cioè quattro anni; con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 , viene confermata la disciplina e, di conseguenza, sono confermati i medici inseriti nelle liste; con il decreto ministeriale 8 maggio 2008 , la disciplina viene reiterata, tranne i compensi che vengono aggiornati. Questo comporta la conferma degli incarichi con la legge 125/2013 , le liste sono trasformate ad esaurimento e, con la successiva legge 147/2013 , è stato riconosciuto ai medici ad esaurimento la priorità nello svolgimento del servizio. L’impianto normativo ricordato permette, unico caso in Italia, che dei li

E’ LA SOMMA CHE FA IL TOTALE

  È stato presentato il fabbisogno del personale medico dell’Istituto. Per il 2021, è prevista l’assunzione   di 364 medici di primo livello   e, nel 2022 e 2023, ulteriori assunzioni. Dai comunicati sindacali risulta che sia stata richiesta all’Ente la possibilità di  riservare una consistente quota di assunzioni ai medici convenzionati esterni. A questo punto, almeno che non vi saranno ripensamenti, risulta altamente improbabile che la totale consistenza numerica dei sanitari, compresi i medici fiscali, possa raggiungere la  cifra di oltre 3500 unità  (ca 1200 medici di ruolo, 820 da convenzionare, 1000 medici fiscali oltre i medici di II livello) rispetto a  1800  pubblicamente e ufficialmente dichiarata dal Presidente al Parlamento. È bene ricordare che sia la legge 160/2019 che il successivo atto di indirizzo per il convenzionamento degli 820 medici esterni, prevedono che gli stessi svolgeranno anche altre attività di medicina legale oltre l’invalidità civile. Ed è bene ricordare,

OKKIO AL MODELLO

È stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il modello per poter richiedere, dal 30 marzo al 28 maggio, il contributo a fondo perduto previsto dal  decreto legge 22 marzo 2021, n.41. Al contributo possono accedere i liberi professionisti, quindi, per il momento, anche i medici fiscali. Per quanto riguarda i medici fiscali, vista la particolare modalità di fatturazione dei compensi, sarebbe opportuno, prima di compilare il modello,  richiedere chiarimenti al proprio commercialista. Infatti, mentre le istruzioni indicano che: “ Per semplificare ed evitare errori nel  processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019 ). In particolare: il rigo RE2, colonna 2 o i righi da LM22 a LM27, colonna 3 nel caso di regime forfetario le successive indicazioni da rispettare in merito al  calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispetti

CON UN POCO DI ZUCCHERO LA PILLOLA, VA GIU’, LA PILLOLA, VA GIU’

  Con sentenza del 9 marzo 2021 (causa C-344/19), la Corte di Giustizia Europea ha affermato che un periodo di guardia o prontezza in   regime di reperibilità costituisce , nella sua interezza ,  orario di lavoro soltanto qualora i vincoli imposti al lavoratore pregiudichino in modo assai significativo la sua facoltà di gestire, nel corso di tale periodo, il proprio tempo libero . Confrontiamo il dispositivo della sentenza con l’ipotesi di accordo che, all’articolo 20, comma 2, recita: “L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21,   per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. E ancora, al comma 3: “ Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità co

TANTO PE’ CANTA’

  Al di là degli spot propagandistici, cerchiamo di capire come stanno realmente le cose esaminando la successione e il contenuto dei fatti: a  novembre del 2019 , viene presentato, da alcuni parlamentari, un  emendamento alla legge di Bilancio per il 2020, che poi diventerà norma legislativa (articolo 1, commi 458,459 e 460, legge 27 dicembre 2019, n.160). la norma prevede il  convenzionamento di 820 medici per assicurare all’INPS  il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e delle  attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli . A tal fine, dovrà essere emanato un atto di indirizzo e vengono stanziati, per far fronte ai maggiori oneri, euro 7,2 milioni che ritroveremo  sommati ai 50 milioni previsti per la effettuazione delle visite fiscali del Polo Unico. Inoltre, nel bilancio preventivo INPS, pubblicato a gennaio 2020,  i 50 milioni vengono spacchettati tra visite richieste d’ufficio e quelle richieste dai datori pubblici. Quindi, con la