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FINITI IN UN CUL DE SAC

  In base ai rilievi effettuati dal Ministero del Lavoro e dal MEF, sono state apportate delle modifiche alla ipotesi di accordo in corso di approvazione. In particolare, come noto, è stato eliminato ogni riferimento, anche ipotetico, al tempo indeterminato (nella precedente versione, era stato tirato fuori dal cilindro il tempo indeterminato con rinnovo, una chicca da riportare sui manuali di diritto del lavoro) e, a causa della presenza di una indennità fissa mensile e quota parte dei contributi previdenziali a carico del Committente, l’obbligo di non superare le risorse a disposizione con conseguente assegnazione degli incarichi in base ai reali fabbisogni. Qualche furbastro ha pensato bene di correre ai ripari proponendo , forse scopiazzando qua e là, di aggiungere, alle modifiche apportate da INPS, che l’incarico conferito con la nuova convenzione prosegue senza soluzione di continuità e che i rilievi del MEF non devono riguardare i medici delle liste ad esaurimento. Le toppe prop

INDIANA JONES E L’ULTIMA CONVENZIONE

  Al di fuori delle convenzioni che regolamentano i rapporti tra i medici e il SSN, che sono del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali e regolamentate da leggi ben specifiche, non è possibile poter instaurare, con le Pubbliche Amministrazioni, rapporti convenzionali libero professionali a tempo indeterminato. Unica eccezione , come abbiamo più volte cercato (inutilmente, visti i risultati) di spiegare, è rappresentata dal quadro normativo che regolamenta il rapporto dei medici fiscali che si protrae, senza soluzione di continuità, dal 1996 e, grazie alle due leggi, blocca liste e priorità, consente di poter mantenere il rapporto fino alla permanenza nella lista ad esaurimento. Inutile sbraitare, solo per aumentare l’audience, che anche i medici di assistenza primaria o continuità assistenziale sono anche loro, come i medici fiscali, liberi professionisti, ma hanno un rapporto a tempo indeterminato. Sarebbe stato opportuno, prima di diffondere tali affermazioni e, al solo fin

IL PRINCIPE E PASQUALE

  Pasquale : sig. Principe, avete sentito?Pare che ci siamo. Il Principe : a che cosa? Pasquale : ma come, sembra che abbiano trovato la quadra sul tempo indeterminato. Il Principe : spiegati meglio. Pasquale : all’inizio, vi ricordate, con la disciplina vigente l’incarico è ad esaurimento della lista, quindi oltre il tempo indeterminato, poi, con l’ipotesi di accordo, è diventato a tempo indeterminato con rinnovo, dopo ancora a tempo determinato e, adesso, a tempo indefinito. Il Principe : ma l’indefinito, non l’aveva scritto Leopardi? Pasqual e: sig, Principe, quello era l’Infinito. A tempo indefinito significa che non si sa quando dura l’incarico, non c’è una scadenza. Il Principe : quindi, Pasquale, se ho capito bene, l’incarico potrebbe durare all’infinito oppure 1 anno o 3 anni e te lo assegnerebbero sempre in base ai fabbisogni, come recita l’ipotesi di accordo. Dico bene? Pasquale : purtroppo, sì Il Principe : sono sicuro che si sono rotolati tutti per terra dalle risate, quand

LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE

  Si sa che le bugie hanno le gambe corte (o il naso lungo, come scriveva Collodi) perché fanno poca strada….. Sembra, ma sicuramente non sarà vero, che si racconti la storiella sul carico blindato rifiutato dall’INPS. Come sempre, facciamo riferimento esclusivamente alla documentazione ufficiale e leggiamo quanto proposto dal Committente nel lontano giugno 2019, nella ipotesi di accordo (ovviamente si trattava di una prima proposta tutta da discutere): “I compensi relativi all’incarico sono liquidati mensilmente, con riferimento al mese precedente e determinati in base ai seguenti importi e criteri: a) visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale , Euro 43,00; b) visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo, Euro 54,51; c) visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore, Euro 29,19; d) visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore, Euro 40,87. Per una

A PENSAR MALE SI FA PECCATO, MA QUALCHE VOLTA SI INDOVINA.

  Quando fu presentato alla legge di Bilancio, a novembre 2019, da parte di parlamentari del Gruppo 5S l’emendamento 55.0.99, riguardante il convenzionamento di 820 medici esterni, trasformato, poi, in norma di legge, fu subito fatto presente che la convenzione dei medici fiscali, come prevedeva il testo, doveva servire da riferimento e guida per quella degli 820 medici da convenzionare. Ovviamente, a quel punto, la convenzione dei medici fiscali doveva contenere solo ed esclusivamente disposizioni che si potessero estendere successivamente ai medici esterni. Ad affermarlo, dopo 2 anni, è il rappresentante di un’importante organizzazione sindacale che, di recente, ha così dichiarato: “ Viene convocato il tavolo negoziale per la scrittura dell’ACN dei medici INPS per il polo fiscale propedeutico anche per il successivo ACN per gli specialisti esterni dell’INPS a livello nazionale. In base a tale principio, come anticipato su questo blog già nel 2019, la vera motivazione, da parte di a

ZITTI E A CUCCIA

  ZITTI E A CUCCIA La Cassazione civile, sezione lavoro, con l’ ordinanza 4 marzo 2020-24 agosto 2021, n. 23324 torna sulla delicata linea di confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. L’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato , secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, è costituito dal “ vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo organizzativo del datore di lavoro ”. Richiamando un precedente del 2015 (Cass. n. 7024/2015), la Cassazione individua i c.d. “indici di subordinazione”: · retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa; · orario di lavoro fisso e continuativo · continuità della prestazione lavorativa, in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze dell’azienda · limitazione dell’autonomia del lavoratore e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro · inserimento nell’organizzazione aziendale. È interessante, a quest

LA TRANVATA

  Sulle pagine di questo Blog, quanto sottoscritto, è stato da subito definito come “Ipotesi di accordo in corso di approvazione”, tanto era evidente quale fosse la natura dell’atto. Ovviamente, come spesso capita, questo ha provocato l’ira di qualche premio Nobel per la medicina fiscale con tanto di rilascio di attribuzioni di patente di incompetente e terrorista. Altro punto chiarissimo, è l’entrata in vigore ivi indicata , in quanto si tratta di un semplice termine ordinatorio e non perentorio, quindi senza nessuna garanzia. Chi bazzica i tavoli di trattativa e si nutre di pane e convenzioni, dovrebbe essere perfettamente a conoscenza dell’iter di approvazione e non abbaiare alla luna o giustificandosi attribuendo ad altri le responsabilità. Atto di indirizzo, sottoscrizione di una ipotesi, controllo da parte degli Organi preposti, approvazione dell’atto e sottoscrizione definitiva. Nel SSN, quante volte la Ragioneria dello Stato ha rinviato le ipotesi di accordo sottoscritte per mo