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‘A LIVELLA

  Tutte le convenzioni del SSN , sono a compartimenti stagni. Al medico di medicina generale è vietato poter svolgere la specialistica ambulatoriale e, allo specialista ambulatoriale, è vietato poter svolgere attività di medicina generale. Sarebbe curioso conoscere per quale motivo, tale principio non è stato applicato ai rapporti dei medici convenzionati con INPS, o meglio, il “compartimento stagno” riguarda solo ed esclusivamente i medici fiscali. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione per la medicina fiscale, infatti, non prevede che i medici fiscali possano svolgere attività attribuite agli 820 medici esterni. Non solo, ma le attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali per le quali il dlgs 75/2017 e l’atto di indirizzo prevedono la priorità per i medici fiscali delle liste ad esaurimento, verranno assegnate a quest’ultimi   solo a discrezione del Responsabile. Allo stesso tempo, l’ipotesi di accordo per il convenzionamento degli 820 medici este

COMPENSI FAI DA TE? NO EQUO COMPENSO? AHI, AHI, AHI, AHI

  È in corso di discussione, c/o la Commissione Giustizia del Senato, il DDL recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” già approvato dalla Camera. La Commissione, ha audito anche la FNOMCEO che ha presentato un importante documento. Il testo del DDL in discussione riguarda le attività rese dai liberi professionisti quali sono, anche, come stabilisce l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, i medici fiscali. Recita il documento FNOMCEO: Ciò detto, si rileva che la legge n. 248 del 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 223 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, che erano garanzia civile e costituzionale della congruità dei compensi rispetto al lavoro. Infatti, in precedenza, in forza della Legge 21/02/1963 n. 244 e del DPR 17/02/1992, era previsto in via normativa un tariffario minimo per le prestazioni di cui trattasi, cui i m

VUOI TORNARE A CASA? PAGA

  La vigente disciplina prevede, all’art.3, comma 1, decreto ministeriale 8 maggio 2008, oltre la quota fissa di 6, 10 e 15 euro in base alla distanza, anche ” il rimborso del costo medio del prezzo di 1/5 di litro di benzina o diesel per i chilometri percorsi dall’abitazione del medico a quella del lavoratore e ritorno”. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, invece, oltre ad aver eliminato la quota fissa di 6, 10 e 15 euro ha dimezzato anche il rimborso del costo del prezzo di 1/5 di litro di benzina o diesel. Pacco completo. Recita l’ipotesi di accordo definitiva, all’art. 21, comma 5: 5. Per i percorsi effettuati per l’esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI. I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicil

TE LA DO IO LA TERZIETA’

  La disciplina vigente, prevedendo la natura libero professionale dell’incarico conferito, all’art.1, DM 18 aprile 1996, così recita: “L'Istituto nazionale della previdenza sociale esplica   un'azione di    indirizzo    mediante    l'emanazione   di   apposite   direttive   di coordinamento nei confronti dei medici iscritti nelle liste   speciali di   cui   all'art.   1   del   decreto ministeriale 15 luglio 1986, per i quali sono confermate la natura di attivita' libero professionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che si instaura con   l'Istituto e   la   piena autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico”.   Nella sostanza veniva creata una figura terza tra datore di lavoro, lavoratori e istituto di previdenza svolgendo quest’ultimo solo un’azione di indirizzo.   Il medico fiscale godeva di una piena autonomia professionale e il rapporto con l’Istituto, essendo di natura libero professionale, era al di fuori di qual

ALICE NELLA CONVENZIONE DELLE MERAVIGLIE

  Tra le tante meraviglie previste dalla ipotesi di accordo che si raccontano per fare breccia, due sono le più ricorrenti: lo spauracchio di un nuovo emendamento killer e un altro 29 aprile non torneranno. Sul primo punto, si è dimenticati di ricordare   che l’emendamento killer andava ad eliminare proprio il rapporto convenzionale previsto dal dlgs 75/2017. Tra l’altro, l’applicazione dell’eventuale riedizione di un tale emendamento, che è bene ricordare si tratta di provvedimento legislativo, sarebbe facilitata proprio dalla convenzione che non potrebbe far altro che accoglierlo a “braccia aperte” lasciando le OOSS con il cerino in mano (e i medici senza incarico). Recita l’ipotesi di accordo: 5. Salvo tempestiva informativa alle OO.SS., non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti legislativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili

PASQUALE E IL PRINCIPE….. SEGUITO

  PASQUALE : sig. Principe, avete letto, hanno firmato la convenzione dei medici di medicina generale, ma alcuni sono contrari. IL PRINCIPE : perché? PASQUALE: ma come, non lo sapete! Il loro ACN prevede che i medici di medicina generale siano disponibili fino a 38 ore settimanali. Dico, trentotto ore, un botto!! Ancora di più dei medici esterni che dovranno garantire una disponibilità di 35 ore settimanali. Da non crederci!! IL PRINCIPE : scusa, Pasquale, ma quasi nessuno si è scandalizzato della convenzione dei medici fiscali, anzi, vuoi vedere che coloro che si strappano i capelli per i medici di medicina generale hanno accolto favorevolmente l’ipotesi di accordo della medicina fiscale? PASQUALE : sig. Principe, non capisco! IL PRINCIPE : scusa, Pasquale, ma quante ore la settimana dovrà essere disponibile obbligatoriamente il medico fiscale? PASQUALE : bè, ecco, veramente, più o meno come i medici esterni, 35 ore. IL PRINCIPE : Pasquale, ma l’ipotesi di accordo l’hai

MI DISPIACE….MA IO SO IO E VOI NON SIENTE UN……..

  Una delle numerose inesattezze, usando un eufemismo, che si raccontano sulla ipotesi di accordo, è che si è stati costretti ad inserire delle pesanti incompatibilità a seguito del riconoscimento delle tutele, una, tra tutte, la fidelizzazione!!! Premesso che l’ipotesi di accordo non riconosce nessuna nuova tutela rispetto a quelle già esistenti, (al contrario, si perdono quelle vere come la stabilità d’incarico e la priorità) in quanto quelle future sono soltanto delle partite di giro, tra l’altro “a perdere”, ma si dimentica di raccontare che le incompatibilità erano già presenti sin dalla prima versione presentata dal Committente risalente a ca 4 anni fa, dove, le cd tutele non erano previste. La novità, invece, risiede nel fatto che nelle prime stesure della ipotesi di accordo, oltre alle incompatibilità per i medici convenzionati con il SSN, fossero presenti, alla luce di quanto disposto dal dlgs 75/2017 e dall’atto di indirizzo,   anche le incompatibilità per i medici fiscal