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QUANDO PARLA BELLAVISTA, DOTTO’, E’ CASSAZIONE!!

  Affermazione divenuta storica, dal film “Così parlo Bellavista”. Si è più volte sottolineato, che il rapporto di lavoro dei medici fiscali, definito dall’ACN sottoscritto, libero professionale, potrebbe essere paragonabile, per gli obblighi, i vincoli e le incompatibilità previste, ad un rapporto di dipendenza. Senza dimenticare, inoltre, i compensi che sono lontani anni luce da quelli previsti per le attività mediche svolte in regime libero professionale, anzi, sono inferiori a quelli stabiliti dal tariffario minimo risalente al 17 febbraio 1992. Tra l’altro, come più volte ricordato, il medico, in base all’art.20, comma 3, ACN, deve garantire la disponibilità, in entrambe le fasce, tutti i giorni feriali e almeno 3 fasce nelle giornate di sabato e 2 nelle giornate festive del mese, pari a 196/h al mese…. Un botto . Inoltre, sottoscrivendo il FORMAT, il medico fiscale ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare le visite mediche di controllo, in entrambe le fasc...

COME VOLEVASI DIMOSTRARE

  come avevamo largamente anticipato su queste pagine, l’indennità di malattia prevista dall’ACN, a differenza di quanto raccontato dai soliti Saltimbanchi, non decorre dal primo giorno di assenza. Del resto, era sufficiente saper leggere….per questo era stato più volte proposto di accedere al Fondo della medicina specialistica o Medicina dei Servizi. Alcuni premi Nobel hanno scoperto (oggi) che l’indennizzo malattia previsto per i medici fiscali dalla Polizza assicurativa, decorre dal 6° giorno, essendoci una franchigia di giorni 5. Quindi, nel caso di assenza per malattia di 5 gg, il medico non percepirà né l’indennità fissa mensile, né l’indennizzo previsto dalla Compagnia assicuratrice. Ma non finisce qui, perché, dal 6° giorno, l’indennizzo è calcolato sui 90 giorni precedenti l’evento. Quindi, nella sfortunata ipotesi che nei 90 giorni precedenti ci si sia assentati senza percepire alcun compenso o un compenso ridicolo come quello previsto per le cd “Ferie”, l’ind...

PIOVE SUL BAGNATO

  Dopo la botta sui compensi, inferiori a quelli risalenti, arriva anche la stangata sulla indennità di malattia. Come noto, in base all’Accordo sottoscritto, pur restando la natura del rapporto libero professionale, i medici fiscali saranno obbligatoriamente iscritti alla Gestione dei Medici di Medicina Generale del   Fondo della Medicina convenzionata e accreditata e non più al Fondo B della Libera Professione. La copertura per la malattia e l’infortunio decorre, per entrambi i Fondi, dal 31° giorno, ma diversa è la modalità di calcolo della indennità spettante. Facciamo un caso pratico. Reddito mensile, € 5.000,00 e reddito annuale, quindi, € 60.000,00 Giorni di malattia 10 oltre il 31° Calcolo indennità malattia con il Fondo della Medicina Generale: L'indennità giornaliera rimborsata dall'ENPAM  è pari a 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività .   Quindi avremo € 5.0...

I VIGILI

  Se non ci fosse da piangere, e tanto, sarebbe da rotolarsi per terra dalle risate. Sembra, viste le reazioni, anche scomposte che capita di sentire, che circolino diverse versioni dell’ACN sottoscritto tra le Parti, che stanno mettendo in seria difficoltà i medici fiscali tenuti alla sottoscrizione di un Format e la consegna di alcune documentazioni. E’ bene ricordare che il Format è stato inviato a tutte le OOSS il giorno 16 novembre, e discusso il giorno successivo con la Dirigenza; quindi, nulla di nuovo. Invece, ma sicuramente non sarà vero, capita di sentire lamenti, personaggi che sono nel “pallone” e grida alla luna per promesse non mantenute!!!! Il Format, al di là della tempistica probabilmente errata per quanto riguarda le incompatibilità, rispecchia fedelmente l’ACN sottoscritto . In particolare: con l’entrata in vigore dell’ACN, i medici fiscali della lista ad esaurimento decadono automaticamente dall’incarico che si protraeva, senza soluzione di continuità,...

E’ CADUTO ‘O BANCO E NAPULE

  Pur di negare l’evidenza, i soliti saltimbanchi si arrampicano sugli specchi in cerca di proseliti da fare fessi. Si è ripetutamente cercato (invano) di far comprendere che, ad oggi, in base alle normative vigenti e alle risoluzioni emanate dalla Agenzia delle entrate, non sembrerebbe possibile applicare ai compensi percepiti in base all’ACN sottoscritto, il regime forfetario. Si era anche suggerito, illotempore, prima di elaborare i compensi, di presentare un interpello alla stessa Agenzia. Al di là di questi particolari, appare ovvio che anche senza poter optare per la flat tax, che farebbe aumentare in maniera abissale la differenza tra quanto percepito, al netto, con l’ACN sottoscritto e la disciplina vigente, vi è comunque una differenza evidente non dovuta, come tentano di far credere i saltimbanchi, ad interpretazioni, ma a dati oggettivi e certificati. Vediamo: Il compenso orario stabilito dall’ACN per la disponibilità, è pari a € 12,70 lordo/ora (49x4=196, € 2.4...

PACCO DI NATALE

  Come tutti i bambini, anche i medici fiscali troveranno, sotto l’albero, il loro pacco di Natale. Babbo Natale ci ha anticipato il contenuto: con l’entrata in vigore dell’ACN sottoscritto , tutti i medici fiscali incaricati, ivi compresi quelli inseriti nelle liste ad esaurimento, decadono automaticamente dagli incarichi; i nuovi incarichi verranno conferiti , anche per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, in base ai fabbisogni stabiliti unilateralmente dall’INPS non essendo prevista, a differenza della disciplina vigente, la consistenza minima di sanitari determinata in base a criteri oggettivi; il calcolo dei fabbisogni , reperibile in rete, è stato effettuato su un totale di 88 milioni di euro includendo, oltre i 50 milioni previsti dal dlgs 75/2017, anche le   risorse che vengono annualmente stanziate per le visite d’ufficio sui lavoratori privati e i rimborsi effettuati dai datori privati per le visite da questi richieste. Tra l’altro, il numero di certi...

NON TUTTI SONO UGUALI DI FRONTE ALLE NORME

  Si è più volte ricordato, che l’ACN sottoscritto ha operato un forma di discriminazione per quanto riguarda le incompatibilità. Sia l’art.55 septies, comma 2bis, dlgs 165, del 30 marzo 2001 che l’atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, fanno riferimento, per quanto riguarda le incompatibilità, alle funzioni di certificazione delle malattie. Invece, le incompatibilità previste dall’ACN riguardano esclusivamente i rapporti, indipendentemente dall’attività effettivamente svolta, intrattenuti con le Aziende Sanitarie Locali. Quindi, un medico convenzionato con le AASSLL, che ha l’operatività soltanto su una porzione di territorio provinciale oppure che non rilascia affatto certificazioni di malattia è, per l’ACN sottoscritto, incompatibile con l’esercizio dell’attività di medico di controllo. Al contrario, medici liberi professionisti che operano sull’intero territorio provinciale senza confini, pur rilasciando certificazioni di malattia, possono ...