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RIMBORSI FAI DA TE? NO DECRETO MINISTERIALE DEL 2008? AHI, AHI, AHI

  È stato ricordato che l’Accordo sottoscritto tra INPS e alcune OOSS, a differenza del decreto ministeriale 8 maggio 2008, non prevede né presuppone il rimborso spese di benzina per il viaggio di ritorno dall’abitazione del lavoratore a quella del medico. Probabilmente, e meno male, qualcuno si è accorto postumo della “Svista” ed ha cercato di correre ai ripari. Tutti si aspettavano, a questo punto, un atto ufficiale previsto dall’ACN, cioè un “Addendum” a correzione della svista. Questo perché, il rimborso non riguarda esclusivamente il medico, ma interessa i terzi, cioè le aziende, pubbliche o private, che richiedono le visite e devono essere a conoscenza dell’importo che gli verrà fatturato. Attesa invana, però, perché il tutto sembra essere stato sistemato solo con un semplice messaggio interno….. A questo punto, il simpatico Lubrano, avrebbe esclamato: “la domanda sorge spontanea, in caso di controlli, chi paga?” E già, perché forse si dimentica che esistono controlli i

LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO VEDRAI NON FINIRA’

  Sembra, ma sicuramente non sarà vero, non può essere vero, che adesso ci si agiti per il fatto che alcune Sedi, rimaste senza medici fiscali, abbiano pubblicato bandi per il reclutamento temporaneo di sanitari cui affidare l’incarico di effettuare le visite. Non è che servissero le capacità di Zichichi per prevedere la carenza di medici dal 1 luglio, visto che l’Accordo sottoscritto ha introdotto tante e tali incompatibilità e limitazioni da decimare la consistenza numerica dei medici fiscali. Sarebbe stato sufficiente programmare la partenza, invece di sollecitarla, per non creare disservizi e disguidi a catena. Probabilmente non si è a conoscenza che neanche 2 mesi fa è stato sottoscritto un Verbale di interpretazione e attuazione delle clausole contrattuali dell'ACN per la medicina fiscale convenzionata, sottoscritto dall'INPS e le OO.SS. firmatarie dell'Accordo in data 17 maggio 2023. A seguito del suddetto Verbale di interpretazione , è stata emanata, a tutte

CON 8 VISITE AL GIORNO TOLGO QUALCHE MEDICO DI TORNO

A seguito dei compensi previsti dalla Convenzione entrata in vigore, pari a 12,70 €/h lordi che al netto fanno meno di 7 euro/h per la disponibilità obbligatoria minima di 196 ore al mese, inferiore al compenso percepito da una badante, 25 € per la visita, inferiore a quello in vigore nel lontano 1992, e la eliminazione della quota fisssa di 6,10 e 15 euro, arriva, puntuale, la tagliola del numero di visite da effettuare. Recita il contrattto sottoscritto: Il numero di riferimento per le visite di controllo giornaliere da eseguire nelle fasce di reperibilità è, di regola, pari a 6 visite al giorno (3 per fascia), incrementabile, in caso di necessità di aumentare il numero complessivo di visite, a 8 visite al giorno (4 per ciascuna fascia). Chi ha avuto la fortuna di frequentare le scuole elementari, ha studiato che applicando una semplice regola chiamata del “direttamente proporzionale”, è a conoscenza che due grandezze, xy, sono direrttamente proporzionali tra loro se variano al

SEDE VOLANT SCRIPTA MANENT

  Come noto, il contratto di lavoro autonomo sottoscritto prevede l’obbligo, per il medico fiscale, di effettuare le visite su tutto il territorio della UOC/UOS che, per il 90% delle Sedi (escluse le Filiali metropolitane e le ex Agenzie Complesse) corrisponde all’intero territorio provinciale. Sembrano tutti contenti e soddisfatti perché, al momento, ma solo verbalmente, nessuno è stato ancora spostato dai precedenti territori dove effettuava le visite. Tale organizzazione, però, è ancora quella precedente in quanto, le liste PROVINCIALI speciali non sono state ancora costituite così come pure quelle, sempre provinciali, dove saranno inseriti i medici risultanti dalle selezioni. Non risultano, ad oggi, verbali di accordo, sottoscritti dalle Parti, che garantiscano la permanenza nei precedenti territori, una volta partita la nuova organizzazione. Neanche a dirlo, quello che fa fede è il contratto di lavoro autonomo sottoscritto e, in mancanza di un verbale di accordo, le chia

CHI LE HA VISTE?

  Come noto, dal 1 luglio, grazie anche ai solleciti insitenti, è partito l’ACN sottoscritto ad ottobre 2022. Dalla stessa data, la quasi totalità dei sanitari, pur essendo disponibile, potremmo dire H24, non riceve visite da effettuare. Per carità, in alternativa riceverà il “lauto” compenso per la disponibilità garantita pari a € 2.489,75:30x10= € 829,91, ovviamente lordi. Se il medico avesse ricevuto le 8 visite giornaliere, come accadeva fino al 30 giugno in base alla tanto vituperata disciplina vigente, per alcuni premi Nobel, causa di tutti i mali per i medici fiscali, per un totale, quindi, di 80 visite, oggi, 10 luglio, avrebbe messo in cascina, € 4.160,00. Certo, per chi svolge altre attività libero professionale, si mette in tasca anche il poco che passa il Convento, ma chi deve portare a casa la pagnotta e campa di sole visite fiscali, e magari è anche monoreddito, non se la passa certo bene. Il Principe avrebbe detto: “E io pago! E io pago!!” mauro

DEVOLVERE L’8 PER MILLE A FAVORE DEI MEDICI FISCALI

  Se non ci fosse da piangere, e tanto, sarebbe da rotolarsi per terra dalle risate. in subordine all’ACN della specialistica ambulatoriale, fu suggerito di recepire nella Convenzione, la disciplina vigente integrandola con il carico blindato. Questo perché, il solo riconoscimento di un irrisorio compenso fisso a prezzi Caritas   per la disponibilità da garantire, come prevede l’ACN sottoscritto, senza l’obbigo di assegnazione del carico di lavoro, avrebbe favorito esclusivamente il Committente. Ed è quello che si sta puntualmente verificando. Ovvio che il Committente ha tutto il vantaggio di riconoscere la sola indennità di disponibilità, tra l’altro veramente incredibile per la quantità di ore da dover garantire e con compenso orario inferiore a quello del 1992, senza l’obbligo di aggiungere il compenso delle visite. Con il carico blindato, invece, nel caso in cui le visite non fossero state assegnate per responsabilità del Committente, come si sta verificando dal 1 luglio,

DUE CONTI IN TASCA

  Con la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro autonomo, verranno riconosciuti i compensi ivi previsti. Facciamo un semplice confronto, tra i compensi previsti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 e quelli stabiliti dal nuovo contratto: compenso annuo lordo previsto dal nuovo contratto di lavoro autonomo aggiornati al 1 luglio 2023: IPOTESI DI 3 VISITE PER FASCIA indennità di reperibilità mensile su 2 fasce, feriali e festive, per un minimo di 49 fasce mensili, pari a 196 h/mese, compreso il permesso retribuito € 2.489,75x12 mesi=                                                  € 29.877,00 n.3 visite per fascia x 49 fasce mensili pari a 147   visite/mese x € 25,00 x 11 mesi=                                        € 40.425,00   totale compenso annuo lordo                                                € 70.302,00 IPOTESI DI 4 VISITE PER FASCIA indennità di reperibilità mensile su 2 fasce, feriali e festive, per un minimo di 49 fasce mensili, pari a 196 h