da Cavoli : CHIARIMENTI SU ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI LE TIPOLOGIE DI RAPPORTO
Il rapporto convenzionale dei medici inseriti nelle liste speciali, come è noto, è normato dai commi 12 e 13, articolo 5, legge 638/83 e si protrae, senza soluzione di continuità, dalla entrata in vigore del dm 18 aprile 1996. La trasformazione delle liste costituite ai sensi del comma 12, in liste speciali ad esaurimento, operata dalla legge 125/2013, ha riconosciuto un diritto soggettivo importante ai sanitari, prima inesistente, e il titolo stesso dell'articolo 4 in cui è inserita la norma blocca liste, presuppone l'avvio di un percorso di stabilizzazione degli incarichi. Inoltre, la commissione affari sociali, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla medicina fiscale, ha indicato per i medici fiscali, al fine di una completa fidelizzazione, la possibilità che questi possano svolgere anche attività ambulatoriale interna, specificatamente quella riguardante l'invalidità civile. Il Governo, ancora più incisivamente, accogliendo un ordine del giorno pre