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Visualizzazione dei post da luglio, 2019

L’INDENNITA’ DI MALATTIA, INFORTUNIO, MATERNITA’, GRAVIDANZA A RISCHIO, ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO, OGGI E DOMANI.

Cerchiamo di capire se ci sono, e quali sono, le eventuali differenze, in tema di tutele, tra la proposta di convenzione in discussione e la disciplina attuale integrata con il carico blindato. Dobbiamo prima di tutto chiarire che le tutele, quelle reali, ovviamente, sono quelle i cui oneri sono posti a carico del datore di lavoro, per quanto riguarda i rapporti di lavoro dipendente, e del committente, per quanto riguarda i rapporti di lavoro parasubordinato. Nel caso specifico della proposta di convenzione, essendo un rapporto libero professionale , gli oneri per le tutele non sono posti a carico del committente, ma sono distratti dalle risorse destinate alla effettuazione delle visite, oggi interamente riconosciute ai medici sotto forma di compensi e rimborsi spese. Quindi, fermo restando le risorse a disposizione, per ottenere le “tutele”, o si diminuiscono le visite oppure i compensi, oppure, si lascia invariato il numero delle visite, addirittura  si aumenta e si contraggono visto

IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

E’ stato specificato, nel corso di recenti incontri, così come stabilito dall’atto di indirizzo, che la natura del rapporto del medico fiscale è libero professionale , quindi non vi è alcuna obbligatorietà, da parte del committente-INPS, di dover versare una quota parte del contributo previdenziale come avviene per tutti i rapporti parasubordinati e   per i convenzionati del SSN la cui natura del rapporto è, appunto,   parasubordinata. Tra l’altro, essendo il rapporto di natura libero professionale, i contributi   dovrebbero continuare ad essere versati al Fondo Quota “B” della libera professione e non c/o altri Fondi. Nonostante questa evidenza, la convenzione   in corso di approvazione, stabilisce un contributo previdenziale a carico INPS del 13% (senza specificare se l’importo viene stornato dalle risorse a disposizione oppure trattasi di onere a parte a totale carico del committente), mentre la rimanenza, per arrivare al 21% nel 2019 (con aliquota crescente di un punto percentual

tristezza e amarezza di mauro e non solo!!!!!

L’ACN DELLA SPECIALISTICA? TE LO SCORDI …. UN RAPPORTO PARASUBORDINATO GAGLIARDO A TEMPO INDETERMINATO CON TUTTE LE TUTELE? MA CHE TE STAI A INVENTA’! ……   LA DISCIPLINA VIGENTE CON IL CARICO BLINDATO? TE LA SOGNI …… UN RAPPORTINO LIBERO PROFESSIONALE GENERICO AD ORE TRIENNALE? …….. CONCESSO La trattativa in corso ricorda una scenetta in cui Enrico Montesano, improvvisatosi rapinatore dilettante, compie la sua prima rapina in banca. Con una pistola giocattolo intima al cassiere di mettere i soldi nella borsa, ma questi fa in tempo a pigiare l’allarme. Arriva la polizia che circonda la banca e il commissario inizia la trattativa con Montesano per liberare gli ostaggi…. Che cosa vuoi in cambio, grida al megafono il commissario, per liberare gli ostaggi? Montesano, ritenendo di trovarsi in una posizione di forza, risponde: “Un potente jet con il serbatoio pieno, pronto al decollo sulla pista e 100.000.000 di lire in biglietti di piccolo taglio”. Il commissario: “No” Montesano: “Allora vog

E IO PAGO!!!!

La convenzione che regolamenterà il rapporto tra i medici fiscali e l’INPS, prevista dal Dlgs 75/2017, come meglio specificato dalla norma di dettaglio contenuta nel decreto ministeriale 2 agosto 2017, è stipulata in forma di accordo collettivo su base nazionale. La stessa norma di dettaglio, inoltre, precisa che la “convenzione prevede espressamente che l’attività svolta dai medici fiscali è libero professionale” e “in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell’INPS”. Quindi, è una convenzione, cioè un semplice accordo tra le Parti che regolamenterà l’attività professionale di liberi professionisti, non è un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e non è conforme a questi come previsto dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833, per le convenzioni del SSN. A differenza della disciplina emanata con i decreti ministeriali previsti dalla legge 638/83, calata dall’Alto senza nessun accordo tra le Parti, nel caso in argomento la convenzione contenen

POCHE IDEE E BEN CONFUSE

In riferimento ai quesiti pervenuti sulla possibilità tecnica di poter attivare una convenzione con due distinti percorsi normativi, si ricorda che una   proposta analoga fu già presentata   durante la discussione della emanazione del decreto ministeriale 8 maggio 2008. Come abbiamo cercato più   volte di spiegare, abbandonare la disciplina vigente con tutte le tutele previste che hanno permesso, unico caso nazionale, di poter fruire di un incarico di collaborazione ininterrottamente dal 1996, a favore di un rapporto libero professionale generico ad ore o misto, potrebbe essere estremamente pericoloso. Fermo restando che occorrerà verificare attentamente se alcune tutele richieste con la nuova Convenzione, come ferie pagate, indennità malattia, infortunio e gravidanza, TFR, tredicesima, contributi previdenziali saranno riconosciute, e con quali modalità. E’ quantomeno considerato “anomalo” parlare di tutele, che dovrebbero essere a totale carico del Committente, finanziate diminuendo i

CONVENZIONE E LEGGE DI BILANCIO

Si racconta in giro, ma sicuramente non sarà vero,   sembra sia stata impressa, da parte del committente, un’accelerazione a sottoscrivere la Convenzione prevista dal decreto legislativo 75/2017. La motivazione, dalle voci che circolano, quindi tutte da verificare, sembra sia dovuta al fatto di chiudere l’accordo in vista della preparazione della legge di Bilancio 2020 che, come noto, dovrà essere presentata in Parlamento entro il 15 ottobre, approvata entro il 31 dicembre per entrare il vigore il prossimo 1 gennaio. I vari Ministeri, nonche tutte le restanti PPAA, da quello che si apprende dalla stampa, dovranno formulare i budget di entrate e uscite entro il mese di agosto. Almeno che non si intenda incrementare o diminuire   le risorse destinate alla medicina fiscale, tecnicamente non si riesce a comprendere la relazione tra la Convenzione e la legge di Bilancio, tanto più che per ammissione dello stesso Committente il costo complessivo della Convenzione dovrà essere contenuto entro

2 domande a mauro su : referendum e diretta streaming

Mi è stato richiesto il parere su due argomenti di attualità: il referendum sulla convenzione e la diretta streaming degli incontri INPS/OOSS. Per quanto riguarda il referendum sulle ipotesi di accordo tra OOSS e controparte, questo è uno strumento di democrazia diretta previsto dall’articolo 21 dello Statuto dei lavoratori, può essere richiesto solo dai rappresentanti sindacali e riguarda solo i lavoratori dipendenti.  Non ha valore vincolante né per i sindacati né, tantomeno, per la controparte.  Nel caso di una convenzione, non è previsto un referendum, ma nulla vieta che le OOSS lo possano indire per consultare tutti i medici, iscritti e non, sulla ipotesi di accordo raggiunta.  Nel caso in cui i medici dovessero respingere l’accordo e i sindacati volessero confermare, comunque, l’intesa raggiunta, non vi sono strumenti legali per impedirglielo.  Certo, in una situazione come quella attuale in cui viene stravolta la tipologia del rapporto, dovrebbero essere le OOSS stesse che ra

da Cavoli : CO.CO.CO O CHI.CHI.CHI?

Come abbiamo più volte ricordato, ai sensi   dell’ art. 7 del Dlgs 165/2001 , comma 5-bis, è  fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, cioè senza il ricorso a collaboratori, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro ( le cd co.co.co ). Inoltre, il citato comma 5bis, recita che “ I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale”. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato”. Tra l’altro, l’atto di indirizzo, al punto 2.2, lettera j), recita che la convenzione prevede espressamente che l'attivita' di accertamento medico legale dei medici convenz