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Visualizzazione dei post da gennaio, 2022

ALICE NELLA CONVENZIONE DELLE MERAVIGLIE

  Tra le tante meraviglie previste dalla ipotesi di accordo che si raccontano per fare breccia, due sono le più ricorrenti: lo spauracchio di un nuovo emendamento killer e un altro 29 aprile non torneranno. Sul primo punto, si è dimenticati di ricordare   che l’emendamento killer andava ad eliminare proprio il rapporto convenzionale previsto dal dlgs 75/2017. Tra l’altro, l’applicazione dell’eventuale riedizione di un tale emendamento, che è bene ricordare si tratta di provvedimento legislativo, sarebbe facilitata proprio dalla convenzione che non potrebbe far altro che accoglierlo a “braccia aperte” lasciando le OOSS con il cerino in mano (e i medici senza incarico). Recita l’ipotesi di accordo: 5. Salvo tempestiva informativa alle OO.SS., non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti legislativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili

PASQUALE E IL PRINCIPE….. SEGUITO

  PASQUALE : sig. Principe, avete letto, hanno firmato la convenzione dei medici di medicina generale, ma alcuni sono contrari. IL PRINCIPE : perché? PASQUALE: ma come, non lo sapete! Il loro ACN prevede che i medici di medicina generale siano disponibili fino a 38 ore settimanali. Dico, trentotto ore, un botto!! Ancora di più dei medici esterni che dovranno garantire una disponibilità di 35 ore settimanali. Da non crederci!! IL PRINCIPE : scusa, Pasquale, ma quasi nessuno si è scandalizzato della convenzione dei medici fiscali, anzi, vuoi vedere che coloro che si strappano i capelli per i medici di medicina generale hanno accolto favorevolmente l’ipotesi di accordo della medicina fiscale? PASQUALE : sig. Principe, non capisco! IL PRINCIPE : scusa, Pasquale, ma quante ore la settimana dovrà essere disponibile obbligatoriamente il medico fiscale? PASQUALE : bè, ecco, veramente, più o meno come i medici esterni, 35 ore. IL PRINCIPE : Pasquale, ma l’ipotesi di accordo l’hai

MI DISPIACE….MA IO SO IO E VOI NON SIENTE UN……..

  Una delle numerose inesattezze, usando un eufemismo, che si raccontano sulla ipotesi di accordo, è che si è stati costretti ad inserire delle pesanti incompatibilità a seguito del riconoscimento delle tutele, una, tra tutte, la fidelizzazione!!! Premesso che l’ipotesi di accordo non riconosce nessuna nuova tutela rispetto a quelle già esistenti, (al contrario, si perdono quelle vere come la stabilità d’incarico e la priorità) in quanto quelle future sono soltanto delle partite di giro, tra l’altro “a perdere”, ma si dimentica di raccontare che le incompatibilità erano già presenti sin dalla prima versione presentata dal Committente risalente a ca 4 anni fa, dove, le cd tutele non erano previste. La novità, invece, risiede nel fatto che nelle prime stesure della ipotesi di accordo, oltre alle incompatibilità per i medici convenzionati con il SSN, fossero presenti, alla luce di quanto disposto dal dlgs 75/2017 e dall’atto di indirizzo,   anche le incompatibilità per i medici fiscal

COMPENSI FAI DA TE? NO COMPENSI DISCIPLINA VIGENTE? AHI, AHI, AHI, AHI

  Mediamente, in base ai dati ufficiali, le assenze a visita domiciliare si attestano intorno al 20%. A causa del numero elevato di contagi, al 20% occorre aggiungere le visite non effettuate in base ai protocolli in vigore. Non essendoci, ancora, un dato scientifico, si può comunque generalizzare, come minimo, un ulteriore 10% di access i, portando il loro totale complessivo al 30% sul numero di visite effettuate. Cerchiamo di capire, se l’ipotesi di accordo rappresenterà un salvagente, nel caso di accessi, oppure no. Verifichiamo. Numero visite previste dalla ipotesi di accordo (art.20, com.1) 3 per ogni fascia. Le fasce mensili sono, come minimo 49, quindi, il totale delle visite sarà di 147. Su questo numero calcoliamo il 30% di accessi, che sono 44 , mentre, le visite, sono 103. Calcoliamo con i compensi previsti dalla ipotesi di accordo, cioè quelli aggiornati al 23 dicembre 2021: n.44 accessi x €16,97= € 746,68    e n.103 visite x € 25,00= € 2.575,00. A questi

SE POTESSI AVERE, UNO STIPENDIO AL MESE

  L’ipotesi di accordo, prevede uno stipendio sicuro a fine mese? In alcuni ambienti, vi è, o è fatta credere, questa certezza. Cerchiamo, come sempre, di analizzare i documenti ufficiali. Lo stipendio, che agli statali è accreditato il giorno di S. Paganino, viene riconosciuto ai soli lavoratori subordinati, mentre, il compenso, quello previsto dalla ipotesi di accordo, spetta ai liberi professionisti a seguito di effettuazione di una prestazione. Il compenso previsto dalla ipotesi di accordo, si compone di due voci: l’indennità fissa mensile e compensi per le visite. L’indennità fissa mensile, ai sensi dell’art.21, comma 2, spetta se il medico fiscale garantisce la disponibilità costante su entrambe le fasce ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese. Non essendo uno stipendio,

NUN SE PO’ FA’

  In tempi non recenti e non sospetti, parliamo di alcuni anni fa, si cercò di spiegare che rapporti di natura libero professionale   o di collaborazione coordinata e continuativa, oppure le supercazzole “Tipo Sumai o tipo SSN” a tempo indeterminato con le Pubbliche Amministrazioni, non era (e non è) possibile instaurarli. Queste affermazioni, come altre, del resto, non avendo argomenti per replicare furono bollate, come sempre, terroristiche. Fu anche cercato di spiegare, che l’unica eccezione è rappresentata dai rapporti convenzionali previsti dalla legge 833/78, dlgs 502/92, intrattenuti con il SSN e, per questo, si era proposta la specialistica ambulatoriale, essendo l’unico rapporto esportabile al di fuori del SSN che, oltre prevedere il tempo indeterminato, prevede tutte le tutele, quelle reali, ed è paragonabile alla dipendenza. L’altro escamotage, per avere un rapporto stabile e duraturo, era quello di conservare la disciplina vigente recependola nella convenzione e integra

POCHE CONOSCENZE E BEN CONFUSE

  Cerchiamo di rimette in ordine le idee. Le liste speciali sono state costituite ai sensi dell’art.5, comma 12, legge 638/83. Il rapporto intrattenuto dai medici fiscali, in base al DM 15 luglio 1986 e successivo 18 aprile 1996, è stato sempre di natura libero professionale in quanto: “l’iscrizione nelle liste non comporta la costituzione di un lavoro dipendente con l’Istituto” e lo stesso rapporto si intende confermato per la durata della disciplina emanata a seguito del decreto (art.5, comma 5). Il successivo DM 12 ottobre 2020 ha confermato la disciplina e, di conseguenza, sono state confermate liste e gli incarichi. Infine, il DM 8 maggio 2008, ha confermato la disciplina emanata con il DM 12 ottobre 2000 e, di conseguenza, sono state confermate le liste e gli incarichi di cui sopra. La legge 125/2013, cd Bloccaliste, ha trasformato le liste speciali costituite ai sensi art.5, legge 638/83, in liste ad esaurimento pertanto, gli incarichi sono diventati ad esaurimento.

L’EPIFANIA, L’INDENNITA’ DI MALATTIA SI PORTA VIA

  Proviamo a confrontare la modalità di riconoscimento e il calcolo dell’indennità di malattia e infortunio previsti dal Fondo B libera professione, al quale sono iscritti attualmente i medici fiscali, e quelli, invece, previsti dal Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale al quale saranno iscritti i sanitari, obbligatoriamente, alla data di entrata in vigore della ipotesi di accordo. In entrambi i casi, l’indennità ENPAM spetta dal 31° giorno e, in entrambi i casi, è possibile sottoscrivere una polizza per i primi 30 gg. Per quanto riguarda il Fondo B libera professione , il Regolamento Enpam, recita: “ Per gli iscritti che versano il contributo con l’aliquota intera, l’indennità per inabilità temporanea è calcolata su base giornaliera ed è pari ad 1/365 dell’80% del reddito medio annuo imponibile presso la "Quota B" – al netto del reddito già soggett