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SUMAI, IN SUBORDINE CARICO DI LAVORO BLINDATO O ATTUALE SITUAZIONE

I rapporti con il personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti del SSN, sono regolamentati dall’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001. Per i soli Enti del SSN, i rapporti esterni possono essere regolamentati anche attraverso specifiche convenzioni, ai sensi dell’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 e del decreto legislativo 502/92. Infine, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i medici fiscali INPS, il rapporto è regolamentato dall’articolo 5, legge 638/83 che lo definisce libero professionale. Quando si parla di disciplina, si intende quella emanata con il decreto ministeriale e, nello specifico, quella emanata con il decreto ministeriale 18 aprile 1996. L’incarico conferito ai medici di lista, a norma dell’articolo 5, comma 5, del dm di cui sopra, si intende confermato fino alla vigenza della disciplina emanata con il dm del 96, cioè l’impianto vigente delle graduatorie e liste, successivamente confermata dal dm del 2000 e reiterata d

NOTA A CHIARIMENTO DEI POST PRECEDENTI

L’eventuale suggerimento normativo da inserire nell’emanando decreto legislativo, pubblicato in altro post, si compone di due parti: la prima, ribadisce il ricorso prioritario ai medici di lista per tutte le attività inerenti gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici, cercando di stoppare quanto previsto dalla determina presidenziale, che potrebbe sottrarre risorse umane e finanziarie ai medici fiscali; la seconda, entra nel merito della tipologia del rapporto prevedendo l’individuazione di requisiti minimi. Quella che desta qualche perplessità, sembra essere la tipologia “in subordine” o fino alla definitiva entrata a regime del cd sumai. Per quanto riguarda l’ipotesi in subordine di confermare la vigente disciplina, che parte dal 1986  e “ i compensi aggiornati  dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, con assegnazione di volumi prestabiliti  di prestazioni, uniformi su tutto il territorio nazionale, non inferiori a quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, decreto mi

RUOLO UNICO = TIPOLOGIA INCARICO UNICA E RISORSE FINANZIARIE UNICHE?

Nella ipotesi che venisse costituito c/o INPS il cd “ruolo unico” del medico convenzionato che, almeno sulla carta, porterebbe ad  una inevitabile “fusione” tra i medici di lista e quelli esterni, alla luce della vigente normativa, proviamo ad analizzare le eventuali ricadute sul rapporto intrattenuto e le risorse finanziarie. L’attuale incarico dei medici di lista è regolamentato dalla disciplina emanata dai DDMM dal 1986 al 2008, nonché dalle due leggi del 2013 che hanno trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento e riconosciuto ai sanitari la priorità nella effettuazione delle vmcd. La scadenza dell’incarico è determinata dalla durata della disciplina emanata a seguito del decreto ministeriale, tanto è vero che sul contratto questa non è riportata perché, come dovrebbe essere noto, i decreti ministeriali non hanno scadenza. Al contrario, il rapporto intrattenuto dai medici esterni non è regolamentato  da nessuna norma se non quella generale che regolamenta i rapporti intra

RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

È stato pubblicato, su Doctor News, l’articolo di seguito che sintetizza le tipologie contrattuali (riguarda i medici ospedalieri ma estendibile, come principio, a qualunque settore) che si possono intrattenere con le Pubbliche Amministrazioni, confermando tutto quanto abbiamo fino ad oggi ricordato sull’argomento nei vari post. Non esistono rapporti atipici quali cococo, cocopro, partita iva ecc a tempo indeterminato ma questi possono essere solo a tempo determinato e previa selezione. L’unica eccezione di rapporto atipico che dura dal 1996, (20 anni di rapporto con la stessa Pubblica Amministrazione) è quella che riguarda i medici di lista, grazie ad una norma “speciale”. Se si vuole andare, invece, nel campo della parasubordinazione, l’unico contratto a tempo indeterminato è l’ACN che regolamenta i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. Quindi, o si passa ope legis all’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, oppure si reitera la vigente disciplina. Indicar

ATTIVITA’ AMBULATORIALI : Ma si informi, mi faccia il piacere!!!! a cura di Mauro Cavoli

Probabilmente ancora non si è compreso che l’oggetto del contendere non è quante e quali attività, oltre le vmcd, potrebbero effettuare i medici di lista, ma con quale strumento normativo e, soprattutto, come riconoscere loro tale strumento SENZA DECADERE DALL’INCARICO. Nell’ultima proposta presentata dal Committente nel 2011, era previsto un ampliamento delle attività alquanto generico, ma il testo della proposta, basato sulla valutazione comparativa per selezionare i migliori, era quanto di più precario si potesse immaginare. Forse non si ricorda, che subito dopo il big bang, precisamente a giugno 2013, vi fu un incontro istituzionale tra INPS e FNOMCEO ed entrambi, di comune accordo, decisero di rimodulare la disciplina, fatto questo che avrebbe comportato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996,  la decadenza immediata dagli incarichi cancellando   i medici di lista in servizio. Ad ottobre dello stesso anno, il Parlamento approvò il blocca liste

scheda per chiarire quanto pubblicato su doctor news

LINEE GUIDA NUOVO CONTRATTO Dalle ultime notizie  apparse sulla stampa specializzata, sembra  che il decreto attuativo del cd Polo Unico di medicina fiscale, contenga delle “linee guida” sulle quali Ministeri competenti, Lavoro e Salute, FNOMCEO e OOSS dovranno definire il nuovo contratto dei medici fiscali. Ricorriamo a Wikipedia per comprendere il significato di questa espressione : “ La   linea guida   è un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Tali norme sono una base di partenza per l'impostazione di comportamenti e   modus operandi   condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia private, sia pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale, medico e così via. Prevalentemente non si tratta di procedure obbligatorie (in questo caso si parla di   protocollo , di codice o procedura

da Mauro Cavoli : ATTENTI AL TRAPPOLONE

Il rapporto del medico di lista, pur essendo iscritto nella lista ad esaurimento, può cessare per: 1) sopravvenuta incompatibilità (articolo 6, comma 2, DM 18 aprile 1996); 2) superamento del periodo temporale di sospensione (articolo 8, comma 1, DM 12 ottobre 2000); 3) inosservanza degli obblighi convenzionali (articolo 10, DM 18 aprile 1996) 4) rimodulazione della disciplina emanata con il DM 18 aprile 1996, confermata con il DM 12 ottobre 2000 e reiterata con il DM 8 maggio 2008 (articolo 5, comma 5, DM 18 aprile 1996) tranne i primi tre, che dipendono solo ed esclusivamente dal “comportamento” del medico di lista, il sanitario può decadere dall’incarico “d’Ufficio” a seguito della rimodulazione della disciplina, cioè il passaggio da quella vigente ad un’altra, qualunque essa sia. Per evitare che questo accadesse, la proposta unitaria del 1 giugno 2015 prevedeva il passaggio, ope legis, a tempo indeterminato, per tutti i medici inseriti nella lista,  all’Accordo Collettivo Nazi