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PROVIAMO A RAGIONARE

I rapporti intrattenuti dai collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, quindi non in ruolo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato, sono regolamentati dal vigente Testo Unico sul pubblico impiego, e precisamente all’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sono i cd rapporti flessibili che non possono essere a tempo indeterminato. Sono considerati collaboratori esterni, anche i parasubordinati, ivi compresi i medici in convenzione con il SSN. Il rapporto di questi ultimi, però, è regolamentato dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 che prevede accordi collettivi del tutto conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è quindi possibile il conferimento di incarico a tempo indeterminato. Il rapporto dei medici di lista, anche loro collaboratori esterni alla Pubblica Amministrazione, non è regolamentato, come noto, dal decreto legislativo 165/2001, ma da una normativa precedente risalente al 1983 e la disciplina, emanata con il

POCHE IDEE E BEN CONFUSE (di Mauro Cavoli)

Con la Delibera Presidenziale 147/2015, l’Istituto ha sostanzialmente anticipato anche quello che sarà, in grandi linee, il “piano industriale” per il nascente Polo Unico di medicina fiscale, affidando tutte le attività ambulatoriali riguardanti anche gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici  assenti dal servizio per malattia (per i privati non cambia nulla) ai medici esterni e lasciando (le briciole) ai medici di lista la effettuazione delle sole vmcd . Il “piano” ha anche avuto la bollinatura governativa con la risposta alla interrogazione parlamentare sull’argomento e successiva intervista pubblica da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Onle Angelo Rughetti. Per dirla tutta, si era tentato di  togliere anche le “briciole” ai medici di lista con l’emendamento  alla legge Delega presentato dal Relatore,  confinando il ricorso ai medici di lista solo in “sede di prima applicazione”, cioè il periodo intercorrente tra l’entrata in

SUMAI, IN SUBORDINE CARICO DI LAVORO BLINDATO O ATTUALE SITUAZIONE

I rapporti con il personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti del SSN, sono regolamentati dall’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001. Per i soli Enti del SSN, i rapporti esterni possono essere regolamentati anche attraverso specifiche convenzioni, ai sensi dell’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 e del decreto legislativo 502/92. Infine, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i medici fiscali INPS, il rapporto è regolamentato dall’articolo 5, legge 638/83 che lo definisce libero professionale. Quando si parla di disciplina, si intende quella emanata con il decreto ministeriale e, nello specifico, quella emanata con il decreto ministeriale 18 aprile 1996. L’incarico conferito ai medici di lista, a norma dell’articolo 5, comma 5, del dm di cui sopra, si intende confermato fino alla vigenza della disciplina emanata con il dm del 96, cioè l’impianto vigente delle graduatorie e liste, successivamente confermata dal dm del 2000 e reiterata d

NOTA A CHIARIMENTO DEI POST PRECEDENTI

L’eventuale suggerimento normativo da inserire nell’emanando decreto legislativo, pubblicato in altro post, si compone di due parti: la prima, ribadisce il ricorso prioritario ai medici di lista per tutte le attività inerenti gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici, cercando di stoppare quanto previsto dalla determina presidenziale, che potrebbe sottrarre risorse umane e finanziarie ai medici fiscali; la seconda, entra nel merito della tipologia del rapporto prevedendo l’individuazione di requisiti minimi. Quella che desta qualche perplessità, sembra essere la tipologia “in subordine” o fino alla definitiva entrata a regime del cd sumai. Per quanto riguarda l’ipotesi in subordine di confermare la vigente disciplina, che parte dal 1986  e “ i compensi aggiornati  dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, con assegnazione di volumi prestabiliti  di prestazioni, uniformi su tutto il territorio nazionale, non inferiori a quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, decreto mi

RUOLO UNICO = TIPOLOGIA INCARICO UNICA E RISORSE FINANZIARIE UNICHE?

Nella ipotesi che venisse costituito c/o INPS il cd “ruolo unico” del medico convenzionato che, almeno sulla carta, porterebbe ad  una inevitabile “fusione” tra i medici di lista e quelli esterni, alla luce della vigente normativa, proviamo ad analizzare le eventuali ricadute sul rapporto intrattenuto e le risorse finanziarie. L’attuale incarico dei medici di lista è regolamentato dalla disciplina emanata dai DDMM dal 1986 al 2008, nonché dalle due leggi del 2013 che hanno trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento e riconosciuto ai sanitari la priorità nella effettuazione delle vmcd. La scadenza dell’incarico è determinata dalla durata della disciplina emanata a seguito del decreto ministeriale, tanto è vero che sul contratto questa non è riportata perché, come dovrebbe essere noto, i decreti ministeriali non hanno scadenza. Al contrario, il rapporto intrattenuto dai medici esterni non è regolamentato  da nessuna norma se non quella generale che regolamenta i rapporti intra

RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

È stato pubblicato, su Doctor News, l’articolo di seguito che sintetizza le tipologie contrattuali (riguarda i medici ospedalieri ma estendibile, come principio, a qualunque settore) che si possono intrattenere con le Pubbliche Amministrazioni, confermando tutto quanto abbiamo fino ad oggi ricordato sull’argomento nei vari post. Non esistono rapporti atipici quali cococo, cocopro, partita iva ecc a tempo indeterminato ma questi possono essere solo a tempo determinato e previa selezione. L’unica eccezione di rapporto atipico che dura dal 1996, (20 anni di rapporto con la stessa Pubblica Amministrazione) è quella che riguarda i medici di lista, grazie ad una norma “speciale”. Se si vuole andare, invece, nel campo della parasubordinazione, l’unico contratto a tempo indeterminato è l’ACN che regolamenta i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. Quindi, o si passa ope legis all’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, oppure si reitera la vigente disciplina. Indicar

ATTIVITA’ AMBULATORIALI : Ma si informi, mi faccia il piacere!!!! a cura di Mauro Cavoli

Probabilmente ancora non si è compreso che l’oggetto del contendere non è quante e quali attività, oltre le vmcd, potrebbero effettuare i medici di lista, ma con quale strumento normativo e, soprattutto, come riconoscere loro tale strumento SENZA DECADERE DALL’INCARICO. Nell’ultima proposta presentata dal Committente nel 2011, era previsto un ampliamento delle attività alquanto generico, ma il testo della proposta, basato sulla valutazione comparativa per selezionare i migliori, era quanto di più precario si potesse immaginare. Forse non si ricorda, che subito dopo il big bang, precisamente a giugno 2013, vi fu un incontro istituzionale tra INPS e FNOMCEO ed entrambi, di comune accordo, decisero di rimodulare la disciplina, fatto questo che avrebbe comportato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 18 aprile 1996,  la decadenza immediata dagli incarichi cancellando   i medici di lista in servizio. Ad ottobre dello stesso anno, il Parlamento approvò il blocca liste