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L’AMBASCIATORE DEL CATONGA

Totò e Nino Taranto, nelle vesti, rispettivamente, di ambasciatore del Catonga e segretario, “convocano” il pollo di turno facendogli credere, in napoletano-africano,   che ha ereditato una grossa somma e per istruire la pratica gli scuciono 55000 lire, quale diritti di segreteria……… In diversi post, anche di recente, si è cercato di chiarire quali sono le norme e le disposizioni vigenti   che regolamentano i rapporti di lavoro autonomo intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, “l’apposita convenzione” prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, così come meglio definita dall’atto di indirizzo di cui al   decreto ministeriale 2 agosto 2017, non è altro che una semplice “convenzione” libero professionale in forma di ACN, ma non è un ACN. Nel mondo del lavoro autonomo, le uniche convenzioni che sono conformi ai CCNL sono quelle previste dall’articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 , tutte le altre, ivi compresa quella vigente che regolamenta il rappor

da mauro cavoli

VENGHINO SIGNORI, VENGHINO E’ ARRIVATO….. Cerchiamo di ragionare, sulla base di norme e disposizioni vigenti, se è possibile poter chiedere, quindi eventualmente ottenere, un’unica tipologia contrattuale, sia con ruolo unico che con ruoli nettamente separati, per i medici fiscali e i medici esterni. Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge, possono ricorrere a personale esterno; ed è questo il caso dell’INPS che, a seguito di diversi funzioni attribuite dal 2007 nel campo del riconoscimento della invalidità civile, è dovuto ricorrere a professionisti esterni, così come previsto dal d.lgs. 165/2001, profondamente modificato in questi ultimi anni. Il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si

E’ PRIMAVERA, SVEGLIATEVI ..............!!!!!!!!!

L’incarico conferito ai medici fiscali nonche i compensi e rimborsi spese, sono regolamentati dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 che ha reiterato la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva confermato, per le parti non modificate, i precedenti decreti ministeriali. Oltre i decreti sopra ricordati, che sono dei Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, legge 638/83, è successivamente intervenuta la legge cd blocca liste che ha trasformato le liste costituite ai sensi del DM 18 aprile 1996, emanato ai sensi del comma 12 citato, in liste ad esaurimento. Per poter modificare l’impianto normativo descritto, ivi compresi i compensi e rimborsi spese, ad eccezione del blocca liste, occorre un atto che sia di rango uguale o superiore ai precedenti Regolamenti, cosa che è avvenuta con la emanazione del cd Atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017. L’Atto di indirizzo, infatti, non è un “atto politico”,

Cavoli:CUM GRANO SALIS

Dal resoconto   del 5 marzo della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera, risultano presentati, al DDL C1433 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle PPAA e la prevenzione dell’assenteismo”, quattro emendamenti riguardanti i medici fiscali. Tutte le proposte, tendono alla stabilizzazione definitiva dei medici fiscali, così come più volte auspicato da tutti gli ambienti, anche Istituzionali e si spera, vista l’importanza della materia e la delicatezza del momento, che tutti gli attori confermino, pubblicamente, l’appoggio alle proposte che vanno nella direzione auspicata. Tutti gli emendamenti sono stati dichiarati ammissibili da parte della Commissione Lavoro e, a breve, dovrà pronunciarsi la Commissione Bilancio per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria e se rispondenti ai requisiti stabiliti dall’articolo 81 della Costituzione. Questi i testi che risultano presentati: Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:   6-bis. Al comma 2-bis dell’articolo 55

QUISQUILLIE E PINZILLACCHERE da mauro

Le attuali liste sono state costituite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996, attuativo dell’articolo 5, comma 12, legge 638/83, confermate ai sensi del decreto ministeriale 12 ottobre 2000, la cui disciplina è stata reiterata con il decreto ministeriale 8 maggio 2008 e, infine, trasformate in liste ad esaurimento dalla legge 125/2013 cristallizzandole, con tutte le conseguenze positive anche in fatto di mobilità territoriale. Con la trasformazione in liste ad esaurimento, automaticamente anche la durata dell’incarico   da “quadriennale” è passata ad esaurimento della lista, facendo acquisire ai sanitari, ivi inseriti, importanti e fondamentali diritti soggettivi. L’atto di indirizzo, emanato ai sensi del decreto legislativo 75/2017, ha cancellato le liste speciali   rimodulando interamente la vigente disciplina. Per comprendere gli effetti dei danni procurati dall’atto di indirizzo, è sufficiente dare una letta alla proposta di convenzione presentata dal Committente e, sul

da Mauro Cavoli:TE LI DO IO GLI EMENDAMENTI A TUTELA SOLO DEI MEDICI FISCALI

Gli emendamenti sono proposte di modifica ad un testo di legge. Possono venire presentati da rappresentanti dell’Opposizione, della Maggioranza, dal Relatore e dal Governo. Gli emendamenti presentati dall’Opposizione, diverse volte hanno anche la funzione di contrastare le proposte emendative su uno stesso argomento presentate dalla Maggioranza , che si ritengono lesive degli interessi da tutelare. Il Regolamento parlamentare della Camera,   recita: Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti , subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario , dichiarando assorbiti gli altri. Questo significa che, nel caso venisse presentato soltanto un emendamento che riguarda i medi

QUOTA 68

Mentre   in Parlamento, in televisione e nei bar si parla e si discute sulla quota 100, sarebbe opportuno che i medici fiscali si confrontassero sulla quota 68. Il decreto legislativo 75/2017 e il successivo atto di indirizzo, oltre a provocare numerosi danni irreparabili ai medici fiscali, quali: a)    rimodulazione di tutta la disciplina vigente e decadenza automatica dall’incarico; b)    perdita dell’incarico fino all’esaurimento della lista; c)    perdita della priorità; d)    contrazione dei compensi e dei rimborsi; e)    eliminazione delle liste cristallizzate e operatività su tutto il territorio provinciale; f)     nessuna tutela reale in cambio; g)    costituzione di un unico calderone dove anche l’ultimo arrivato avrà gli diritti di chi esercita l’attività da 30 anni. incideranno, pesantemente, anche sulla futura pensione. In base alla disciplina vigente, il medico fiscale, raggiunta l’età pensionabile, ovvero il requisito per la pensione anticipata, pur percependo la pension