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da Mauro:HO VISTO COSE CHE VOI UMANI NON POTETE NEANCHE IMMAGINARE…

Nella Nota di aggiornamento al nuovo DEF (Documento di economia e finanza) a pagina 85, nella sezione Mercato del lavoro, politiche attive del lavoro e politiche sociali, si legge che “[…]  il Governo individuerà l’equo compenso per i lavoratori non dipendenti , al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento , in particolare a danno dei giovani professionisti, e interverrà per limitare il fenomeno delle cosiddette ‘false partite Iva’ ”. Leggendo quanto ha scritto “Giuseppi”, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, e tanto. Per quanto riguarda i compensi e rimborsi spese da riconoscere ai medici fiscali, questi sono fissati, da sempre, dal Governo, mediante la emanazione di decreti ministeriali. Qualsiasi persona di buon senso non avrebbe mai accettato, prima un atto di indirizzo che stabilisce una riduzione dei compensi fermi da 10 anni e, successivamente, una proposta di convenzione contenente una rimodulazione dei compensi e una loro forte contrazione anche in rapporto

L’ultima trovata ..................

L’ultima trovata sotto il fungo, come avrebbe detto un noto leader politico, è quella di affermare che, se la convenzione non dovesse essere soddisfacente,la si cestina e si torna alla disciplina vigente. Per carità, ognuno è libero di raccontare le barzellette che vuole e chi ascolta è altrettanto libero di crederci, ma qui si sta rasentando il reato di “tentata circonvenzione di incapace”. Il decreto legislativo 75/2017, norma di rango primario, assegna alla convenzione ivi prevista, la capacità di rimodulare la vigente disciplina, come spiegato anche dal committente. Una volta sottoscritta la convenzione, quindi, i medici fiscali decadono automaticamente dall’incarico perché la disciplina attuale, con le sue luci e le sue ombre, viene definitivamente archiviata e con essa, tutte le tutele. Lo stesso giochetto, fu tentato nel 2007 quando venne presentata la bozza di decreto ministeriale che, al primo comma, aveva la “Rimodulazione della disciplina” con lo scopo, come oggi, di far dec

da Mauro Cavoli:CHE SPETTACOLO!!

Avevamo dato notizia, nel post precedente, che risultano presentati al DDL S1476, due emendamenti identici riguardanti i medici fiscali, il 5.1 e il 5.2, aventi lo scopo di ricomprendere i medici inseriti nelle liste ad esaurimento nella dotazione organica dell’Istituto e conservare l’incarico in base alle norme vigenti che regolamentano l’esercizio della libera professione. Entrambi gli emendamenti, non prevedono né presuppongono una modifica al Dlgs 75/2017 sia per quanto riguarda l’individuazione delle risorse che l’iter per la stipula delle convenzioni e non prevedono né presuppongono maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Al di là dell’inqualificabile intervento dei “Soliti Ignoti” (che poi tanto ignoti non sono) per far ritirare gli emendamenti, nonostante questi siano apertamente a favore dei (SOLI) medici fiscali, quello che dovrebbe far preoccupare, oltre l’intervento di   questi premi Nobel, è la dichiarazione del rappresentante del Governo riguardante i pres

OTTOBRATE ROMANE

Risultano presentati, al DDL S1476, due emendamenti identici che riguardano i medici fiscali: il 5.1 e il 5.2, che recitano: 5.1 Paroli ,  Toffanin ,  Floris ,  Carbone Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:         « 1-bis.  Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10- bis  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante ''Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.'' e successive modificazioni e integrazioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

SRAGIONANDO

Una delle “fregnacce” più ricorrenti, è quella di affermare che le attuali norme non tutelano gli incarichi dei medici fiscali ed è sufficiente un emendamento qualsiasi per mandare tutti a casa. Con questa minaccia, più o meno velata, si cerca di convincere “Er popolo….di Trilussa” ad accettare supinamente qualsiasi accordo, spacciato come l’unico scudo in grado di tutelare gli incarichi contro sicuri emendamenti. Peccato che ogni volta si dimentichi di evidenziare che gli emendamenti killer, dopo essersi accorti che non sarebbe stato facile cancellare il blocca liste, abrogavano la convenzione in forma di accordo collettivo nazionale e non la legge 638/83…. ma questi sono dettagli Premesso che nel nostro ordinamento, fatto di pesi e contrappesi, non esistono norme inabrogabili ed è possibile modificare anche la Carta costituzionale, sarebbe forse il caso di spiegare “Ar popolo…” come potrebbe un accordo per un incarico libero professionale o, come si dice più pomposamente “Convenzion

O FAMO STRANO

Quando fu emanato il Dlgs 75/2017, quindi in tempi largamente non sospetti, venne sottolineato che la tipologia del rapporto ivi indicata, “Apposita convenzione”, altro non era che un rapporto libero professionale analogo a quello previsto dalla disciplina vigente. A conferma di tale interpretazione, è arrivato il decreto ministeriale 2 agosto 2017, contenente l’atto di indirizzo, in cui si specifica che il rapporto è regolato da una convenzione libero professionale in forma di accordo collettivo nazionale. Sui termini “Convenzione” e “Accordo collettivo nazionale”, anche se non importa se preceduto dal termine “in forma di” si sono sparate tante di quelle supercazzole che in confronto, il conte “Lello Mascetti”, era un dilettante. L’attuale rapporto, quello disciplinato dalla legge 638/83, probabilmente i supercazzolari non sono a conoscenza che è già una convenzione ; basta comprendere cosa significhi il termine “convenzione”, leggersi i decreti emanati dal 1987 al 2008, nonche le se

8 SETTEMBRE: TUTTI A CASA

La proposta di convenzione presentata dal committente, già prevedeva l’individuazione di pesanti cause di incompatibilità e inconferibilità con l’incarico di medico fiscale, praticamente una riedizione aggiornata del decreto ministeriale del 1996, ma queste sono state ulteriormente estese, dalla proposta in discussione, includendo anche i rapporti a termine o di sostituzione. E’ da ricordare, che ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 39/2013, si intende per inconferibilità la preclusione , permanente o temporanea, a conferire taluni incarichi a coloro che si trovino in particolari condizioni (es: condanne penali, radiazione dall’albo, ecc), mentre, per   incompatibilità, si intende la condizione per cui due o più situazioni sono tra loro in contrasto e non compatibili l’una con l’altra , tanto da obbligare il soggetto interessato a compiere una scelta. Negli Accordi Collettivi Nazionali del personale convenzionato con il SSN (medicina generale, specialistica ambulatoriale, ecc), le incomp