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FUSSE CHE FUSSE LA VORTA BBONA

Dopo che il Governo ha respinto per ben due volte di seguito emendamenti a favore dei liberi professionisti , quindi anche dei medici fiscali , riguardanti la possibilità di riconoscere sussidi sostitutivi del reddito (nel caso dei medici fiscali, che hanno visto azzerare completamente il reddito riconoscimento della calamità naturale) nonche la loro detassazione , si ripresenta la possibilità di un intervento normativo con la seguente proposta emendativa presentata dai Senatori Fedeli, Laus e Ferrari del PD che, al comma 3, recita: 3. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-a

VENGHINO SIGNORI, VENGHINO

  Sembra, ma sicuramente non sarà vero, non può essere vero, che l’ipotesi di accordo in discussione possa addirittura agevolare il passaggio dei medici fiscali alla dipendenza. Forse non si è al corrente che per accedere ai ruoli nella pubblica amministrazione, di cui INPS fa parte, occorre superare, come recita la Costituzione della Repubblica Italiana, una prova d’esame, oppure si deve ricorrere a leggi specifiche. La possibilità di accesso al ruolo, tramite procedura “semplificata”, sarebbe stata possibile sfruttando la lista ad esaurimento (e la priorità) ma, purtroppo, queste due norme saranno ormai superate con la entrata in vigore dell’ipotesi di accordo in corso di approvazione e non sarà più possibile riesumarle. Inoltre, non si deve dimenticare che una parte degli interessati è stata aspramente critica per il passaggio “semplificato” alla dipendenza, come prevedeva un emendamento presentato al DL “Rilancio”, preferendo mantenere una situazione di estrema pr

DALLA STABILITA’ ALLA PRECARIETA’

  Le liste speciali costituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, decreto legge 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 638/83, sono state trasformate in liste ad esaurimento dall’articolo 4, comma 10 bis, decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 147/2013, INPS deve avvalersi, in via prioritaria, per l’espletamento del servizio , dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento. Il combinato disposto delle due norme, garantisce la stabilità del rapporto confermata, anche se in via incidentale, da una sentenza del TAR Lazio. Lo stesso atto di indirizzo, emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017,  che prevede due canali di accesso alla convenzione, quindi due liste, stabilisce che l’attività “viene svolta per l'intera durata  di  permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste” e, per i medici della lista ad esaurimento l’attività si intende svolta, ovviamente, ad esaurime

MI CONCEDE LE FERIE A NOVEMBRE! COME E’ UMANO LEI!!!

Un rapporto libero professionale si caratterizza soprattutto per la mancanza del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore e l’ assenza pressoche totale di vincoli. Il rapporto libero professionale, ha stabilito più volte la Suprema Corte, si deve svolgere su un piano di parità, altrimenti si scivola nella subordinazione. Nell’ipotesi di accordo in corso di approvazione, si riscontrano diversi criteri tipici del rapporto di dipendenza , ma senza le garanzie e le tutele previste da questa tipologia di rapporto (e pensare che qualche furbastro ha festeggiato la bocciatura dell’emendamento che prevedeva la dipendenza!!). Su questo argomento sarebbe interessante conoscere il giudizio della magistratura del lavoro nel caso venissero presentati ricorsi, tra l’altro già verificatisi con la disciplina vigente e chi sarebbe chiamato a rispondere di eventuali abusi. Un caso emblematico, poi, è il permesso annuale retribuito, usato spesso come arma di “distrazione di massa

SALDI DI FINE STAGIONE ANCHE SULLA MALATTIA E INFORTUNIO

Per quanto riguarda l’indennizzo nel caso di malattia e infortunio, che è corrisposto da ENPAM a partire dal 31° giorno, non vi è alcuna differenza tra la disciplina vigente e l’Ipotesi di Accordo in corso di approvazione. Così come non vi è alcuna differenza per quanto riguarda tutte le altre tutele: indennizzo per gravidanza e maternità, paternità, adozione e affidamento, interruzione di gravidanza, ecc. sempre corrisposto da ENPAM. Per i primi 30 giorni di malattia e infortunio , in entrambi i casi,  l’eventuale copertura la si può ottenere mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa. La differenza, invece, si riscontra nell’importo indennizzabile differente tra la disciplina vigente integrata con il carico blindato di 90 visite al mese e l’ipotesi di accordo in corso di approvazione. Ricordiamo che, per carico blindato o volumi certi di attività, “ si intende l’assegnazione del numero di visite previsto contrattualmente (90) con la clausola di salvaguardia ch

38 ORE SETTIMANALI: LIMITE INVALICABILE

  l’articolo 13, comma 4, del’ipotesi di accordo in corso di approvazione, recita:   “ 4. L’incarico di medico fiscale INPS è incompatibile con l’incarico a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione, ai sensi degli ACN della specialistica ambulatoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta. L’incompatibilità non sussiste qualora le due attività in questione siano svolte in province diverse e il medico fiscale operi su singola fascia”.         Sempre l’articolo 13, ma al comma 1, recita: 1. È incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo il medico che: - si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o regolamento o di contratto di lavoro”;   quindi, non è sufficiente cambiare provincia per non essere incompatibili perché occorre rapportarsi anche alle norme che regolamentano l’attività svolta in convenzione con il SSN.   Premesso che l’eventuale trasferimento ad altra

COME E’ DELIZIOSO ANDAR…….

Entro il 2020 sarà emanato l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 1, comma 459, legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge Bilancio 2020), per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per 820  medici  “Per assicurare all'INPS il presidio  delle  funzioni relative all'invalidita'  civile e delle attivita' medico-legali in materia  previdenziale  e  assistenziale   affidategli”   L'atto di  indirizzo per il convenzionamento degli 820 medici,come previsto dal sopra ricordato comma 459, “fornisce indirizzi sulle tutele normative e  previdenziali   del  rapporto  convenzionale,  che tengano conto di principi  di  equita'  normativa  e  retributiva  in relazione alle altre tipologie di medici che operano per  l'INPS  con rapporto convenzionale”.   Quindi, l’atto di indirizzo, come recita il comma 459, al fine di fornire indirizzi sulle tutele normative e previdenziali, necessita, come riferimento, di un’altra convenzione  con medici che operano per