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DA NON CREDERCI

  Non si sa se è uno scherzo oppure risponde a verità, ma sembra che vi siano medici fiscali, incaricati anche come medici di continuità assistenziale o come altri profili, ansiosi di conoscere la data presunta di entrata in vigore della ipotesi di accordo perché obbligati a dover rassegnare le dimissioni da detti incarichi. Tale ansia, senza dover interpellare i Piani Alti, potrebbe venire tranquillamente placata leggendo l’ipotesi di accordo che, all’art.2, comma 3, recita: 3. Il presente Accordo, di durata triennale, tenuto conto della necessità di modificare radicalmente gli applicativi informatici a supporto di quanto nel prosieguo regolamentato, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo, decorsi sei mesi dalla data della stipula E, ancora, all’art.13, comma 10: 10. Il regime delle incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all’ art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottob

INUTILE CHIUDERE LA STALLA DOPO CHE I BUOI SONO SCAPPATI

  Sembra giri voce, ma sicuramente non sarà vero, che si voglia aprire un tavolo di trattativa per scrivere, di comune accordo tra le Parti, norme attuative delle disposizioni contenute nella Convenzione in corso di approvazione. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non prevede né presuppone, nessun tavolo di trattativa per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni attuative. Nella ipotesi di accordo, è solo presente una mera dichiarazione congiunta , che   recita: “Le Parti convengono sulla necessità che, qualora dovesse emergere la necessità di disposizioni attuative di dettaglio del presente Accordo , tali disposizioni saranno concordate tra le Parti stesse”.   Quindi, dal tenore letterale della dichiarazione, appare sufficientemente chiaro che non è previsto nessun tavolo di trattativa , ma esclusivamente l’emanazione concordata tra le Parti di eventuali disposizioni attuative di dettaglio , solo a condizione che dovesse emergere tale necessità. Questo perch

RICORDATI, UOMO, CHE PRECARIO SEI STATO E PRECARIO RITORNERAI

  Una delle tante storielle che viene ricordata ai bambini per farli addormentare, è quella di raccontare che fino adesso i medici fiscali erano precari ma, grazie all’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non lo saranno più! Cerchiamo di capire se questa storiella risponde al vero. L’ipotesi di accordo, all’art.7, comma 1, recita: “Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi….” Tale formulazione che, è bene ricordarlo non garantisce, neanche per ischerzo, un incarico a tempo indeterminato, ma è limitato alla sola durata della convenzione, ricalca esattamente quanto stabilito dai ddmm 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, prima della entrata in vigore del “Blocca liste”, che prevedevano il conferimento dell’incarico per la durata della disciplina emanata con ciascun decreto. Recitava l’art.5, comma 5, del DM 18 aprile 1996: “Allo scadere del terzo mese dal conferimento dell'incarico, ove non   venga   notificata  

PIOVE, GOVERNO LADRO

  Il rimborso del costo per il carburante è attualmente disciplinato dall’art.3, decreto ministeriale 8 maggio 2008, che prevede   il rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel. Con l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, fermo restando che è stata eliminata la quota fissa di 6,10 e 15 euro in proporzione alla distanza, oggi prevista, da quanto riportato all’art.21, comma 5, sembra siano previste delle differenti modalità di calcolo anche per quanto riguarda il rimborso del costo del carburante. Recita la norma: Per i percorsi effettuati per l’esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo , rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI Quindi, il rimborso dovuto al medico riguarda anche “L’usura del mezzo” e non solo il costo del carburante.

CONTEGGI FAI DA TE? NO COMMERCIALISTI? AHI, AHI, AHI, AHI

  I problemi con il calcolo del lordo, netto e tara, vengono spiegati ai bambini a partire dalla terza elementare, di “Gentiliana” memoria, oggi scuola primaria. Escludendo la tara, il calcolo del lordo e del netto riguarda anche i medici fiscali. Il compenso percepito in base alla disciplina vigente, essendo il rapporto di natura libero professionale è, ovviamente, definitivo, sul quale deve essere calcolato sia il contributo previdenziale che l’IRPEF, entrambi a totale carico del medico. Il problema si pone con l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, in quanto nulla recita a proposito delle modalità di calcolo di tasse e contributi. L’ipotesi di accordo stabilisce che è a “carico” dell’Istituto il 13% del contributo previdenziale e lo 0,72% per la stipula di apposite assicurazioni malattia. Quindi, il 13,72% costituisce i cd oneri riflessi. Vediamo, adesso, la differenza con la convenzione degli 820 medici esterni, considerando che il 13,72% di oneri riflessi è an

A BABBO MORTO

  Qualsiasi accordo collettivo di qualsivoglia categoria, anche la più scalcinata, stabilisce la data del pagamento delle competenze spettanti. Anche la disciplina vigente, che non è un accordo collettivo, quindi un accordo tra le Parti, ma un atto calato dall’alto, stabilisce, anche se con un termine ordinatorio e non perentorio, che il pagamento dei compensi avviene entro la fine del mese successivo a quello in cui saranno state effettuate le visite di controllo. Orbene, l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, invece, non stabilendo nessun termine entro il quale corrispondere le competenze, lascia ampia discrezionalità al Committente di stabilire, di volta in volta, quando saranno liquidati i compensi. Con gli attuali chiari di luna, dovendo il medico fiscale anche anticipare le spese carburante divenute insostenibili, non sarà divertente sfogliare la margherita per conoscere se i compensi sono stati accreditati. Certo, chi non ha problemi di liquidità in famiglia, poc

‘A LIVELLA

  Tutte le convenzioni del SSN , sono a compartimenti stagni. Al medico di medicina generale è vietato poter svolgere la specialistica ambulatoriale e, allo specialista ambulatoriale, è vietato poter svolgere attività di medicina generale. Sarebbe curioso conoscere per quale motivo, tale principio non è stato applicato ai rapporti dei medici convenzionati con INPS, o meglio, il “compartimento stagno” riguarda solo ed esclusivamente i medici fiscali. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione per la medicina fiscale, infatti, non prevede che i medici fiscali possano svolgere attività attribuite agli 820 medici esterni. Non solo, ma le attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali per le quali il dlgs 75/2017 e l’atto di indirizzo prevedono la priorità per i medici fiscali delle liste ad esaurimento, verranno assegnate a quest’ultimi   solo a discrezione del Responsabile. Allo stesso tempo, l’ipotesi di accordo per il convenzionamento degli 820 medici este