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INIZIARE A METTERE DA PARTE I SOLDINI PER PAGARE LE TASSE IL PROSSIMO ANNO

  Dopo aver ottenuto compensi inferiori addirittura a quelli in vigore nel 1992 previsti dal tariffario unico nazionale, la perdita di diritti acquisiti, vincoli, obblighi e incompatibilità che si riscontrano solo in un rapporto di dipendenza e altre varie amenità, bisognerà che i medici fiscali pongano anche molta attenzione al capitolo tasse, cioè alla saccoccia. In base alla vigente disciplina , ricorrendone i presupposti (compensi fino a 65 mila euro, reddito da lavoro dipendente o assimilato fino a 30 mila euro, ecc), il medico fiscale può optare per il regime forfetario. Con la disciplina che verrà introdotta dall’ACN della medicina fiscale, a differenza di quanto previsto dall’ACN per i medici esterni che, all’art.26, comma 7, recita: 7. L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi al netto dei contributi di cui ai precedenti commi, provvede ad effettuare le ritenute fiscali dovute sui redditi assimilati a lavoro dipendente e a riversarle all’erario, nonché a p

E’ POSSIBILE POTER RECUPERARE I COMPENSI PERSI? NO, MA………

  Visto che circolano diverse notizie riportanti ampie rassicurazioni sulle garanzie previste dall’Accordo sulla medicina fiscale, cerchiamo di comprendere meglio quali sono e, soprattutto, per chi sono. INDENNITA’ FISSA MENSILE Recita l’Accordo, all’art.21: 2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro E, il richiamato comma 20, recita: Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese . Non prevede, né presuppone, l’Accordo, che nel caso di assenze di qualsiasi tipologia, l’indennità fissa mensile venga percepita per intero o in proporzione, fermo restando che quella prevista dall’Accordo è una disponib

E LE CHIAMANO TUTELE

  Come già anticipato ca 2 anni fa, ricevendo la solita e abbondante dose di insulti, il cambiamento del calcolo della indennità di malattia/infortunio stabilito dalla ipotesi di accordo che prevede l’iscrizione obbligatoria dei medici fiscali al Fondo della Medicina convenzionata   mmg, rispetto alla disciplina vigente con iscrizione al Fondo B della Libera Professione, avrebbe comportato una perdita economica per i medici fiscali. A darne notizia, oggi, è la stampa specializzata: Nell’imminenza dell’accesso al Fondo Enpam delle due nuove categor ie dei medici fiscali Inps e dei medici delle commissioni per l’invalidità civile, sempre in ambito Inps,  i Comitati Consultivi hanno inoltre stabilito che, in tema di malattia, a questi nuovi iscritti si applicheranno le norme della gestione di medicina generale  (cioè indennità giornaliera pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile”. Ricordando, caso mai qualcuno lo avesse dimenticato, che l’indennità decorre dal 31° giorno d

DA NON CREDERCI

  Non si sa se è uno scherzo oppure risponde a verità, ma sembra che vi siano medici fiscali, incaricati anche come medici di continuità assistenziale o come altri profili, ansiosi di conoscere la data presunta di entrata in vigore della ipotesi di accordo perché obbligati a dover rassegnare le dimissioni da detti incarichi. Tale ansia, senza dover interpellare i Piani Alti, potrebbe venire tranquillamente placata leggendo l’ipotesi di accordo che, all’art.2, comma 3, recita: 3. Il presente Accordo, di durata triennale, tenuto conto della necessità di modificare radicalmente gli applicativi informatici a supporto di quanto nel prosieguo regolamentato, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo, decorsi sei mesi dalla data della stipula E, ancora, all’art.13, comma 10: 10. Il regime delle incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all’ art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottob

INUTILE CHIUDERE LA STALLA DOPO CHE I BUOI SONO SCAPPATI

  Sembra giri voce, ma sicuramente non sarà vero, che si voglia aprire un tavolo di trattativa per scrivere, di comune accordo tra le Parti, norme attuative delle disposizioni contenute nella Convenzione in corso di approvazione. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non prevede né presuppone, nessun tavolo di trattativa per quanto riguarda l’emanazione di disposizioni attuative. Nella ipotesi di accordo, è solo presente una mera dichiarazione congiunta , che   recita: “Le Parti convengono sulla necessità che, qualora dovesse emergere la necessità di disposizioni attuative di dettaglio del presente Accordo , tali disposizioni saranno concordate tra le Parti stesse”.   Quindi, dal tenore letterale della dichiarazione, appare sufficientemente chiaro che non è previsto nessun tavolo di trattativa , ma esclusivamente l’emanazione concordata tra le Parti di eventuali disposizioni attuative di dettaglio , solo a condizione che dovesse emergere tale necessità. Questo perch

RICORDATI, UOMO, CHE PRECARIO SEI STATO E PRECARIO RITORNERAI

  Una delle tante storielle che viene ricordata ai bambini per farli addormentare, è quella di raccontare che fino adesso i medici fiscali erano precari ma, grazie all’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non lo saranno più! Cerchiamo di capire se questa storiella risponde al vero. L’ipotesi di accordo, all’art.7, comma 1, recita: “Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi….” Tale formulazione che, è bene ricordarlo non garantisce, neanche per ischerzo, un incarico a tempo indeterminato, ma è limitato alla sola durata della convenzione, ricalca esattamente quanto stabilito dai ddmm 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000, prima della entrata in vigore del “Blocca liste”, che prevedevano il conferimento dell’incarico per la durata della disciplina emanata con ciascun decreto. Recitava l’art.5, comma 5, del DM 18 aprile 1996: “Allo scadere del terzo mese dal conferimento dell'incarico, ove non   venga   notificata  

PIOVE, GOVERNO LADRO

  Il rimborso del costo per il carburante è attualmente disciplinato dall’art.3, decreto ministeriale 8 maggio 2008, che prevede   il rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel. Con l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, fermo restando che è stata eliminata la quota fissa di 6,10 e 15 euro in proporzione alla distanza, oggi prevista, da quanto riportato all’art.21, comma 5, sembra siano previste delle differenti modalità di calcolo anche per quanto riguarda il rimborso del costo del carburante. Recita la norma: Per i percorsi effettuati per l’esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo , rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso, come rilevato sul sito web ufficiale dell’ACI Quindi, il rimborso dovuto al medico riguarda anche “L’usura del mezzo” e non solo il costo del carburante.