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25 LUGLIO: LE BUFALE CONTINUANO

  Si sente raccontare in giro, ma sicuramente non sarà vero, che grazie alla Convenzione è stato rimandato se non addirittura affossato il progetto del “Medico unico”. Per carità, ognuno è libero di raccontare tutto ciò che gli passa per la mente, anche a causa di queste torride giornate di fine luglio, ed è altrettanto pacifico che ognuno creda a quello che viene farneticato, ma tecnicamente tale narrazione è completamente fuori dalla realtà. Se la convenzione avesse recepito la disciplina vigente, integrandola con il carico blindato, mantenendo la priorità e la durata dell’incarico fino alla permanenza nella lista ad esaurimento, come prevedono le leggi a tutela dei medici fiscali, allora si sarebbe potuto affermare tale verità. È bene ricordare, invece, che il testo approvato con una maggioranza bulgara , non prevede: la consistenza numerica minima dei sanitari; che le risorse stanziate vengano utilizzate esclusivamente per le attività di medicina fiscale di cui i medici d

IL DIAVOLO SI NASCONDE NEI DETTAGLI

  Come ormai noto, i medici fiscali, in base alla convenzione sottoscritta da INPS con le OOSS maggiormente rappresentative, saranno obbligatoriamente iscritti alla   gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata gestito dalla Fondazione ENPAM, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento del Fondo stesso. Sempre in base alla Convenzione sottoscritta, “l’INPS versa il contributo previdenziale previsto dal Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata per la competente gestione, con quota parte a carico dell’Istituto pari al 13%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo”. Quello che non quadra, o almeno non risulta chiaro, è quel “ quota parte a carico dell’Istituto pari al 13%, calcolato su tutti i compensi di cui al presente Accordo”. Il MEF – Ragioneria Generale dello Stato –

ANCHE L’ULTIMO TRENO VA VIA

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il DDL 2419 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, già approvato dalla Camera. Il testo passa ora all’Assemblea per diventare legge dello Stato. Abbiamo già ricordato che il provvedimento avrebbe potuto riguardare anche le prestazioni professionali rese dai medici fiscali, essendo stati inquadrati, sia dall’Atto di indirizzo che dalla recente Convenzione sottoscritta da INPS e OOSS maggiormente rappresentative, come liberi professionisti. Inutile continuare a ripetere che i compensi previsti dalla Convenzione sottoscritta sono lungi dall’essere considerati “Equi”, essendo inferiori addirittura a quelli previsti dalla tabella A del DPR 17 febbraio 1992, quindi risalenti a 30 anni fa, recante la “Tariffa MINIMA nazionale per le prestazioni rese dai medici liberi professionisti”. Qualsiasi Committente vorrebbe incaricare dei liberi professionisti e pagarli con compensi di 30 anni fa, ma

E’ NA MANDRAKATA

Come noto, la disciplina vigente prevede, oltre al rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina o diesel, anche una quota fissa di 6, 10 e 15 euro in proporzione alla distanza, che doveva essere rivalutata in base all’indice ISTAT. Come è altrettanto noto, INPS e le OOSS maggiormente rappresentative, hanno convenuto, invece, di eliminare la quota fissa, lasciando esclusivamente il rimborso del costo di 1/5 di litro di benzina o diesel. La quota fissa riconosciuta in proporzione alla distanza, oltre ad essere   un ulteriore rimborso per la maggiore usura del mezzo proprio, costituiva un salvagente nel caso di improvvisi, continui e corposi aumenti del prezzo del carburante, che ormai avvengono giornalmente mentre il rimborso è su base mensile. Senza dimenticare, inoltre, che gli spostamenti all’interno della cinta urbana, che oggi sono rimborsati con la quota fissa di 6 euro, da rivalutare, con l’entrata in vigore della nuova convenzione bisognerà conoscere le

TUTELATI O PENALIZZATI?

  È stato pubblicato di recente, sulla stampa specializzata, un importante intervento da parte del Presidente dell’Associazione medici liberi professionisti in merito al DDL riguardante l’equo compenso, già approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato. In particolare, il Presidente chiede a tutte le forze politiche, di reintrodurre il tariffario minimo nazionale per le prestazioni erogate in regime libero professionale abrogato dalla legge Bersani nel 2006. Se tale proposta dovesse venire accolta, visto l’ampio consenso riscontrato , i medici fiscali, ricordiamolo inquadrati come liberi professionisti, in base all’ACN della medicina fiscale, ne sarebbero purtroppo esclusi. Attualmente, in base alla disciplina vigente, i compensi sono stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 che ha aggiornato, in base all’indice ISTAT, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000 in applicazione   del tariffario minimo nazionale per le prestazioni rese da medi

INIZIARE A METTERE DA PARTE I SOLDINI PER PAGARE LE TASSE IL PROSSIMO ANNO

  Dopo aver ottenuto compensi inferiori addirittura a quelli in vigore nel 1992 previsti dal tariffario unico nazionale, la perdita di diritti acquisiti, vincoli, obblighi e incompatibilità che si riscontrano solo in un rapporto di dipendenza e altre varie amenità, bisognerà che i medici fiscali pongano anche molta attenzione al capitolo tasse, cioè alla saccoccia. In base alla vigente disciplina , ricorrendone i presupposti (compensi fino a 65 mila euro, reddito da lavoro dipendente o assimilato fino a 30 mila euro, ecc), il medico fiscale può optare per il regime forfetario. Con la disciplina che verrà introdotta dall’ACN della medicina fiscale, a differenza di quanto previsto dall’ACN per i medici esterni che, all’art.26, comma 7, recita: 7. L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, sui compensi al netto dei contributi di cui ai precedenti commi, provvede ad effettuare le ritenute fiscali dovute sui redditi assimilati a lavoro dipendente e a riversarle all’erario, nonché a p

E’ POSSIBILE POTER RECUPERARE I COMPENSI PERSI? NO, MA………

  Visto che circolano diverse notizie riportanti ampie rassicurazioni sulle garanzie previste dall’Accordo sulla medicina fiscale, cerchiamo di comprendere meglio quali sono e, soprattutto, per chi sono. INDENNITA’ FISSA MENSILE Recita l’Accordo, all’art.21: 2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro E, il richiamato comma 20, recita: Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite, e almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese . Non prevede, né presuppone, l’Accordo, che nel caso di assenze di qualsiasi tipologia, l’indennità fissa mensile venga percepita per intero o in proporzione, fermo restando che quella prevista dall’Accordo è una disponib