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Visualizzazione dei post da luglio, 2021

COMPENSI FAI DA TE? NO DECRETO MINISTERIALE DEL 2008 E CARICO BLINDATO? AHI, AHI AHI

  Nella eventualità, come poi si è verificato, che la natura del rapporto fosse restata libero professionale , sarebbe stato prudente, a tutela della categoria, che la convezione recepisse la disciplina vigente, ivi compresi i compensi. L’ipotesi di accordo, invece, prevede un compenso fisso mensile per la disponibilità che il medico è tenuto a garantire per almeno (come minimo) 49 fasce al mese, pari a euro 2.489,75 lordi. Essendo, quella prevista dalla ipotesi di accordo, una disponibilità minima, la stessa può essere prorogata fino a 60/62 fasce/mese (o 56/58 a febbraio). Per quanto riguarda il compenso della visita, l’ipotesi prevede euro 25,00 lorde. Come noto, sono state eliminate le quote fisse di euro 6,10 e 15 in proporzione alla distanza e le liste cristallizzate. Questo, insieme ad un compenso fisso irrisorio, al basso costo della visita, nessun limite massimo di assegnazione delle visite, alla migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, nonche un’ot

CHI SIETE? COSA FATE? DOVE ANDATE? UN FIORINO

  In tutti gli approfondimenti pubblicati, sono riportati gli estremi della documentazione ufficiale (leggi, decreti, circolari, atti, ecc..) in maniera tale che chiunque può consultare e verificare se quanto viene rappresentato risponde al vero . Ognuno, poi, è libero di credere ai Manovratori di turno oppure alla documentazione ufficiale, ci mancherebbe altro. Non è che assegnare patenti di pessimista, catastrofista o, addirittura, terrorista, possa far modificare la realtà dei pezzi di carta ufficiali a proprio piacimento. Ad esempio, come è stato riportato che la convenzione dei medici fiscali è da riferimento per quella dei medici esterni, non è una trovata del momento, ma è quanto previsto dalla legge 160/2019 e dall’atto di indirizzo per le convenzioni degli 820 sanitari, confermato anche dalla FNOMCEO. Se questo significa essere in mala fede, allora lo sono anche i Ministri che hanno emanato l’atto di indirizzo sentita la FNOMCEO, i Parlamentari che avevano presentato l’emendam

MIMI’ E COCO’

  MIMI’ : hai sentito, Cocò, le modifiche sul tempo indeterminato hanno fatto arrabbiare tutti, ma proprio tutti. COCO’ : perché, che cosa hanno proposto? MIMI’ : come, non lo sai? Tolgono le parole “Tempo indeterminato” e il comma 1, dell’art.7, Accesso all’ACN, viene modificato così: “1. In ottemperanza all’art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e in accordo al D.Lgs. 75/2017 e all’Atto di Indirizzo di cui al DM del 2.8.2017 (G.U. 30.9.2017), è previsto l’accesso diretto, a domanda, senza partecipazione a procedure selettive, dei medici della lista ad esaurimento nelle loro sedi di appartenenza, salvo l’insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al successivo articolo 13. Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e, per i successivi rinnovi, bla, bla, bla..” COCO’ : scusa, Mimì, ma anche prima, nonostante ci fossero le parole “tempo indeterminato” si capi

GIOCHI DI PAROLE

  In molti, soprattutto i Colonnelli e i loro sottoposti, continuamente si affaticano a far credere ar popolo…….. che l’ipotesi in corso di approvazione tuteli efficacemente i medici fiscali rispetto alla disciplina vigente integrata con il carico blindato. Per carità, ognuno è libero di credere a tutto ciò che gli viene raccontato, ci mancherebbe altro ma, nonostante tutto, con la santa pazienza, cerchiamo di ricostruire il percorso normativo sperando in un’attenta lettura. Dopo di che, non resterà che illustrare il percorso con dei disegnini. L’articolo 18 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, ha aggiunto, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, articolo 55 septies, il comma 2 bis, che recita: “Il rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni , stipulate dall’INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro de

TE LA DO IO L’INDENNITA’ DI MALATTIA

  Tra le numerose inesattezze, eufemisticamente parlando, che capita di sentire in giro, quella relativa all’indennizzo per malattia e infortunio previsto dalla ipotesi di accordo in corso di approvazione, è ai primi posti. Viene sovente ripetuto come un mantra, che grazie alla ipotesi di accordo, finalmente i medici fiscali avranno la tanto sospirata tutela per la malattia. Come noto, i medici fiscali saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo della Medicina convenzionata ed accredita e, nello specifico, al Fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale. Quindi, come previsto anche con la vigente normativa , i medici fiscali riceveranno, dal 31° giorno di assenza per malattia/infortunio, l’indennizzo erogato dall’ENPAM, mentre, per i primi 30 giorni, potrà essere stipulata la polizza assicurativa, come già avviene anche oggi, che potrebbe anche essere la stessa, o miglior

PIOVE SUL BAGNATO

  Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Onle Renato Brunetta, ha illustrato quale sarà il percorso di inserimento di medici e professionisti sanitari nella Pubblica Amministrazione. In particolare, ha affermato il Ministro, per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, il conferimento avverrà con procedure più accurate e maggiormente comparative di quelle previste fino ad ora. Secondo quanto riportato dai quotidiani specializzati, la selezione avverrà prima di tutto scremando fra i curricula e con modalità di comparazione dei profili avvalendosi anche di test digitali. Qualsiasi individuo pensante, anche se dotato di un QI dello 0 virgola, dovrebbe porsi qualche domanda in merito all’incarico dei medici fiscali, che resta di natura libero professionale. Inutile ripetere ogni volta quali erano, e sono, le uniche e vere tutele in possesso dei medici fiscali, blocca liste e priorità che, grazie alla disciplina vigente, consentono di poter proseguire l’in

IL PRINCIPE E PASQUALE

  Pasquale : buongiorno sig. Principe. Avete letto le modifiche all’ipotesi di accordo? Una favola, vero? Il Principe : scusa Pasquale, ma tu, che cosa hai capito? E’ stato scritto in maniera più chiara ed evidente quello che già si capiva leggendo anche nella versione precedente… Pasquale : noi presentiamo una domandina e taac, accediamo magicamente all’ACN e manteniamo l’incarico per tutta la sua durata, dopo, taac, anche ai successivi rinnovi. Uguale, se non meglio del tempo indeterminato Il Principe : Pasquale, lascia stare Pozzetto e “Il ragazzo di campagna”… quindi, come nel 1996, presentiamo la domandina e taac….. ma tu, caro Pasquale, hai mai letto, in altre convenzioni, che si presenta la domanda per accedere all’accordo e non per avere l’incarico a tempo indeterminato con il committente? Pasquale : veramente…. no, sig. Principe Il Principe : Pasquale, hai mai letto in altri accordi che la durata del rapporto viene rinnovata di volta in volta? Pasquale : anche ques

RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

  È stato pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tutta la documentazione per poter richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, decreto legge 25 maggio 2021, n.73, cd contributo “Sostegni bis attività stagionali” a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e titolari di partita IVA. Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto, consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispet

CHI HA PAURA DEL CARICO BLINDATO?

  Avevamo anticipato, non appena entrata in vigore la legge 160/2019 recante, tra l’altro, il convenzionamento di 820 medici , quali sarebbero state le finalità della ipotesi di accordo in corso di approvazione . Non perché si è più bravi ma, semplicemente, perché bastava leggere (e capire) le norme. La Nota di questi giorni della FNOMCEO, che non ha fatto altro che confermare quanto già anticipato su queste pagine, vista l’autorevolezza della Fonte, si spera possa far ripensare il posizionamento sulla strategia da percorrere a tutela dei medici fiscali. Le strade da seguire erano semplicemente due: la specialistica ambulatoriale o, nel caso si volesse restare con un rapporto libero professionale, recepire nella convenzione la vigente disciplina integrandola con il carico blindato. Contro il carico blindato, poi, che sarebbe stata la strada tecnicamente più semplice, è stata condotta una campagna di disinformazione ricorrendo prevalentemente alle fake news. Cerchiamo di ricordare quali