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Visualizzazione dei post da dicembre, 2021

FINALMENTE SI AVRA’ LO STIPENDIO SENZA LAVORARE. E VAI!!!

  Si racconta, che uno dei più importanti risultati raggiunti con la ipotesi di accordo in corso di approvazione, sia quello che finalmente vi sarà lo stesso trattamento normativo ed economico sull’intero territorio nazionale. La versione che circola in rete prevede sì, la stessa indennità fissa mensile di reperibilità, ma il numero di visite da assegnare, cioè il carico di lavoro, può variare da zero a n visite. Questo perché, non essendo stabilito il carico blindato nel caso di assegnazione di un numero inferiore alle 90 visite previste, al medico non viene riconosciuto alcun compenso sostitutivo e, nello stesso tempo, ci saranno medici che potranno effettuare fino a 240 visite/mese perché il tetto massimo è di 4 visite a fascia. Alla faccia della raggiunta equità. L’altra bufala che si racconta, è che si potrà avere lo stipendio a casa, anche senza lavorare!!!!! Al di là che l’indennità fissa mensile, al netto di tasse e contributi si aggirerà intorno alle 1.600 euro mensi

SONO LE NORME, BELLEZZA!!

  Il rispetto delle norme e delle regole, sono il fondamento di una società democratica. L’ipotesi di accordo in corso di approvazione regolamenta, in base alle norme primarie e di dettaglio, un rapporto esclusivamente di natura libero professionale. Tra l’altro, non essendo più un rapporto a tempo indeterminato , sarebbe dovuta venire meno quella “fidelizzazione” tanto predicata che avrebbe giustificato vincoli, obblighi e incompatibilità “mostruose”, per dirla alla Rag. Fantozzi. L’aver limitato il conferimento o la conferma dell’incarico fino al compimento del 70° anno di età, è stata una scelta condivisa tra le Parti. L’ipotesi di accordo non è una convenzione del SSN e non è un rapporto parasubordinato, quindi, non è possibile applicare quelle limitazioni previste per i convenzionati con il SSN né le norme della legge Madia. Tra l’altro, i “Vecchietti” inseriti nella lista ad esaurimento, avevano acquisito il diritto, confermato anche dall’atto di indirizzo, di esercitar

BABBO NATALE

  Nella lista dei regali che potevano essere richiesti a Babbo Natale, sarebbe stato opportuno, per qualcuno, inserire un dizionario della lingua italiana. Probabilmente, il Vecchietto, indaffarato a portare doni ai medici fiscali, non ha pensato di lasciare, sul caminetto di casa, questo prezioso e indispensabile dono. Se leggiamo la definizione di precario, troviamo: agg. Incerto, non sicuro; che è soggetto a subire, da un momento all’altro, un cambiamento, un peggioramento…… Se questo aggettivo lo utilizziamo per definire la qualità del rapporto di lavoro dei medici fiscali avuto fino ad oggi, stiamo dicendo un’emerita …….. fesseria. Il rapporto dei medici fiscali si protrae, unico caso in Italia per la tipologia di un rapporto libero professionale, senza soluzione di continuità dal 18 aprile 1996. Non solo, dopo l’entrata in vigore della legge Bloccaliste e Priorità, detto incarico, ha assunto tutti i connotati non della sola stabilità, ma addirittura della permanenza ad

TUTELE FAI DA TE? AHI,AHI,AHI,AHI

  Delle volte è veramente imbarazzante commentare le notizie che girano, in rete e non. L’ultima, in ordine di data, riguarda il compenso fisso mensile per la reperibilità. Sostengono, in alcuni ambienti, che questo impedirebbe spostamenti anche all’interno della provincia perché risulterebbe poco vantaggioso per INPS!!! Buttiamo giù due conticini, e vediamo se veramente è così. 1 medico incaricato, su entrambe le fasce, costa all’INPS, € 2.489,75 Aggiungiamo le 90 visite mensili 2.250,00 + rimborso polizza, € 500,00 + il 13,72% = 5.958,64 Quindi, INPS pagherebbe complessivamente ca 6.000 euro al mese per effettuare 3 visite al giorno. Se venisse nominato un altro medico, per effettuare altre 90 visite, INPS tirerebbe fuori dalle tasche altre 6.000 euro in un mese, per un totale esatto di € 11.917,28. Se INPS, invece di incaricare un altro medico, vista l’esiguità del compenso della visita, assegnasse tutte le 180 visite ad un solo medico , si avrebbe: 180x25= 4.500,00 +

E’ STATO GARANTITO CCHIU PILU PER TUTTI

  Il limite anagrafico dei 70 ann i per decadere dall’incarico, è stabilito dal dlgs 502/92   e interessa solo ed esclusivamente i medici convenzionati con il SSN ai sensi dell’art.48, legge 23 dicembre 1978, n.833 (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) l’ipotesi di accordo per i medici fiscali, lungi dall’essere neanche lontanamente una convenzione assimilabile a quelle del SSN , regolamenta un semplice rapporto di natura libero professionale la cui fonte normativa primaria è l’art.55 septies, comma 2bis, dlgs 30 marzo 2001, n.165. la fonte secondaria, cioè l’atto di indirizzo emanato con DM 2 agosto 2017, al punto 2.2, lettera d) chiarisce che “gli  incarichi  non  possono essere  conferiti   successivamente   al   raggiungimento   dell'eta' pensionabile previsto dalla gestione previdenziale di appartenenza e,se gia' in essere, cessano alla medesima data”.   L’atto di indirizzo, come noto, è stato completamente stravolto dal

QUANDO NON SI HANNO ARGOMENTI, LA SI BUTTA IN CACIARA

  Abbiamo ricordato che la futura struttura del Polo Unico, venne anticipata dal Sottosegretario di Stato, Onle Rughetti, in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall’Onle Murer. Il Sottosegretario riferì che il Polo Unico sarebbe stato formato da due gruppi : i medici fiscali per gli accertamenti domiciliari e i cd medici esterni per le attività ambulatoriali inerenti la medicina fiscale. Sulla base di queste notizie ufficiali, si è cercato di far inserire nell’emanando decreto legislativo, per blindare le risorse, una norma a tutela dei medici fiscali nonostante la resistenza di alcuni ambienti che non volevano far svolgere l’attività ambulatoriale ai medici fiscali, tantomeno l’istruttoria. Il risultato è stata una norma “annacquata” che comunque riconosceva, ai medici fiscali, una blanda (con la previsione di…)priorità anche sulle attività ambulatoriali confermata, successivamente, dall’atto di indirizzo. L’art.1, comma 458, legge 160/2019, ha stabilito ch

PACCO DI NATALE

  Sembra sia pervenuto sotto l’albero di Natale, il pacco definitivo materializzatosi con l’ultima versione della ipotesi di accordo. Dalla lettura del pacco, Le uniche modifiche apportate, sembrerebbero le seguenti: art.21, comma 3: 3. Per una disponibilità, in ciascun mese dell'anno solare , nel caso della reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali e di almeno tre fasce nelle giornate del sabato e due fasce nelle giornate festive del mese , sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese quindi, per poter vedersi assegnate almeno 90 visite al mese , occorre garantire 49 fasce mensili (44+3+2 ). Ma il bello è, che non essendo un carico blindato, nel caso di assegnazioni di un minor numero di visite, dopo aver garantito la bellezza di 49 fasce, al medico non   viene riconosciuto nessun compenso sostitutivo per le visite non assegnate . E, nello stesso

VENGHINO SIGNORI, VENGHINO NON C’E’ TRUCCO E NON C’E’ INGANNO.

  Dopo gli imbonitori di professione, i “Ghe pensi mi”, i rappresentanti per caso e gli arrampicatori sindacali, è la volta degli aspiranti illusionisti. Ogni volta ricordiamo che tutti gli approfondimenti, le notizie e le discussioni pubblicate su questo blog, vengono realizzati sulla base di documenti ufficiali in modo che chiunque possa controllare la veridicità di quanto affermato. Girano in rete, invece, confronti tra i compensi che verrebbero percepiti con l’entrata in vigore della ipotesi di accordo in corso di approvazione e quelli previsti dalla disciplina vigente, basati, però, non su   dati scientifici, ma facendo ricorso a trucchi da baraccone di luna park. Proponendo tali confronti, non solo viene affermato che il compenso mensile aumenterà con l’ipotesi di accordo, ma ci sarà un incarico più stabile (sarebbe curioso conoscere a quale ipotesi di accordo si fa riferimento!!!). Sulla stabilità dell’incarico che verrebbe prospettata con l’ipotesi di accordo, l’argomen

TROPPO FORTI. SO RAGAZZI

  Tra i numerosi vantaggi per i medici fiscali, previsti dalla ipotesi di accordo in corso di approvazione, quali, ad esempio, tanto per citarne solo alcuni: il ritorno ad un rapporto precario, la contrazione fino al 30% dei compensi, l’eliminazione della quota fissa in base alla distanza, operatività su tutto il territorio provinciale per la stragrande maggioranza dei sanitari, vincoli, obblighi e incompatibilità da dipendente pur restando liberi professionisti, nessuna tutela oltre quelle già previste se non ad eccezione della quota parte del contributo previdenziale e del permesso annuale retribuito, ma ottenute con giro conto dalle risorse per i compensi, ritmi di lavoro vietnamiti, paga oraria inferiore alla decenza, perdita di tutti i diritti acquisiti e delle tutele previste da norme di legge, perdita della priorità anche per lo svolgimento delle attività ambulatoriali è da aggiungere la richiesta di incarico a domanda prevista dall’articolo 7, comma 1. Forse è sfuggito il

STAI SERENO

  Sembra, ma sicuramente non sarà vero, che in alcuni ambienti crei fastidio sottoporre all’attenzione di chi legge i post, dubbi ed eventuali critiche (costruttive) riguardanti l’ipotesi di accordo. L’ultimo fastidio, in ordine di tempo, riguarda l’aver messo in discussione l’interpretazione delle norme previste dalla ipotesi di accordo concernenti le modalità di riconoscimento del compenso mensile per la disponibilità e, di conseguenza, il numero di visite da assegnare. L’ipotesi di accordo, all’articolo 20, comma 2, recita: “2. L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. L’articolo 21, comma 2, recita: “2. Il co

ANCORA DOMANDE E ANCORA RISPOSTE SULLA IPOTESI DI ACCORDO IN CORSO DI APPROVAZIONE.

  Quando si matura l’indennità di reperibilità mensile? L’ipotesi di accordo, all’articolo 21, comma 2, recita: “2. Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 2.489,75 euro. Per la reperibilità su una sola fascia giornaliera, come declinata al precedente articolo 20, è fissato in 1.244,88 euro”. L’articolo 20, comma 2, richiamato, recita: “2. L’incarico per l’effettuazione delle visite mediche di controllo sui lavoratori in malattia prevede un rapporto convenzionale con remunerazione delle visite effettuate, in aggiunta ad un compenso mensile, come indicato al successivo art. 21, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese”. E il successivo comma 3 stabilisce che “Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di